Art. 8.
Validita'   e   rinnovo   dell'iscrizione   agli  albi  professionali
provinciali  degli  aspiranti  guida  e delle guide alpine maestri di
                              alpinismo

   1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti
guida e all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri
di alpinismo ha validita' per quattro anni.
   2.  Il  rinnovo  dell'iscrizione  a  ciascun  albo e' disposto dal
collegio provinciale delle guide alpine, su domanda dell'interessato,
nella domanda l'interessato deve dichiarare:
   a)    di   aver   frequentato   nel   quadriennio   di   validita'
dell'iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito
dall'art.  32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato,
ai sensi dell'art. 36;
   b)  di  permanere  nel possesso dei requisiti previsti dall art. 7
comma 2, lettere a), b), d), e).
   3.  L'iscrizione  all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo
comporta la decadenza dell'iscrizione all albo degli aspiranti guida.