Art. 8. Validita' e rinnovo dell'iscrizione agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine maestri di alpinismo 1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti guida e all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo ha validita' per quattro anni. 2. Il rinnovo dell'iscrizione a ciascun albo e' disposto dal collegio provinciale delle guide alpine, su domanda dell'interessato, nella domanda l'interessato deve dichiarare: a) di aver frequentato nel quadriennio di validita' dell'iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito dall'art. 32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato, ai sensi dell'art. 36; b) di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall art. 7 comma 2, lettere a), b), d), e). 3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all albo degli aspiranti guida.