Art. 9.
Trasferimento  e  aggregazione  temporanea  agli  albi  professionali
provinciali  degli  aspiranti  guida  e delle guide alpine maestri di
                             alpinismo.

   1.  L'aspirante  guida  o  la  guida  alpina maestro di alpinismo,
iscritto al rispettivo albo professionale di un'altra regione o della
provincia autonoma di Bolzano puo' essere iscritto previa domanda, al
corrispondente albo professionale della provincia di Trento.
   2. L'iscrizione all'albo professionale provinciale e' disposta dal
collegio   provinciale   delle   guide   alpine,   a  condizione  che
l'interessato  risulti  al  momento della presentazione della domanda
residente o domiciliato in un comune della provincia di Trento.
   3.   La  guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  iscritta  all'albo
professionale di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano,
che  intenda  esercitare  attivita'  di  insegnamento  in  scuole  di
alpinismo  e  di  sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento
per  periodi  della durata complessiva non superiore a sei mesi, deve
chiedere  al  collegio  provinciale delle guide alpine l'aggregazione
temporanea all'albo professionale provinciale
   4.   La   guida  alpina-maestro  di  alpinismo  iscritta  all'albo
professionale  della  provincia di Trento, che svolga temporaneamente
attivita'  di  insegnamento in scuole di alpinismo e di sci alpinismo
in  altre  regioni  o  nella  provincia autonoma di Bolzano, conserva
iscrizione all'albo professionale provinciale.