Art. 9. Trasferimento e aggregazione temporanea agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine maestri di alpinismo. 1. L'aspirante guida o la guida alpina maestro di alpinismo, iscritto al rispettivo albo professionale di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano puo' essere iscritto previa domanda, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento. 2. L'iscrizione all'albo professionale provinciale e' disposta dal collegio provinciale delle guide alpine, a condizione che l'interessato risulti al momento della presentazione della domanda residente o domiciliato in un comune della provincia di Trento. 3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta all'albo professionale di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda esercitare attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento per periodi della durata complessiva non superiore a sei mesi, deve chiedere al collegio provinciale delle guide alpine l'aggregazione temporanea all'albo professionale provinciale 4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo professionale della provincia di Trento, che svolga temporaneamente attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva iscrizione all'albo professionale provinciale.