Art. 2. Abolizione di certificazioni sanitarie 1. Sono aboliti, con la sola eccezione di cui al comma 2, i certificati, i documenti e gli adempimenti di cui all'allegato A. 2. I certificati e i documenti di cui all'allegato A sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni. 3. Sono aboliti i certificati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonche' il libretto di idoneita' sanitaria di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica). 4. Nei percorsi di formazione di cui al paragrafo 5.5.3, punto 4) della deliberazione del consiglio regionale 26 ottobre 2006, n. VIII/257 (Piano socio-sanitario regionale 2007-2009) sono inseriti i contenuti formativi di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2003.