Art. 2.
               Abolizione di certificazioni sanitarie

   1.  Sono  aboliti,  con  la  sola  eccezione  di cui al comma 2, i
certificati,  i documenti e gli adempimenti di cui all'allegato A. 2.
I  certificati e i documenti di cui all'allegato A sono rilasciati ai
soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
   3.  Sono  aboliti  i  certificati  di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
nonche'  il  libretto di idoneita' sanitaria di cui all'art. 4, comma
4,  della  legge  regionale  4  agosto  2003, n. 12 (Norme relative a
certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica).
   4.  Nei percorsi di formazione di cui al paragrafo 5.5.3, punto 4)
della  deliberazione  del  consiglio  regionale  26  ottobre 2006, n.
VIII/257  (Piano socio-sanitario regionale 2007-2009) sono inseriti i
contenuti formativi di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale
n. 12/2003.