Art. 3.
                      Abolizione di nulla osta

   1.  E' abolito il nulla osta all'esercizio di attivita' lavorative
e  depositi  di cui al paragrafo 3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di
attivita' lavorative e depositi del regolamento locale di igiene tipo
(deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1989, n. 4/45266). Il
nulla  osta  e'  sostituito  da una dichiarazione di inizio attivita'
produttiva.