Art. 3. Abolizione di nulla osta 1. E' abolito il nulla osta all'esercizio di attivita' lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attivita' lavorative e depositi del regolamento locale di igiene tipo (deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1989, n. 4/45266). Il nulla osta e' sostituito da una dichiarazione di inizio attivita' produttiva.