Art. 4. Abolizione dell'autorizzazione per alcune strutture sanitarie e per le unita' d'offerta socio-sanitarie 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attivita' dei servizi sociali) e' sostituito dal seguente: "1. Nel territorio della Regione l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria e' richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonche' per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialita' psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie e le unita' d'offerta socio-sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attivita' alla ASL competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ASL provvede alle verifiche di competenza.".