Art. 4.
Abolizione  dell'autorizzazione  per alcune strutture sanitarie e per
                 le unita' d'offerta socio-sanitarie

   1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n.
31  (Norme  per  il  riordino  del Servizio sanitario regionale e sue
integrazioni  con le attivita' dei servizi sociali) e' sostituito dal
seguente:   "1.   Nel   territorio   della  Regione  l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria e' richiesta
per  le  strutture sanitarie di ricovero e cura, nonche' per i centri
di  procreazione  medicalmente  assistita  e  per  la residenzialita'
psichiatrica.   Tutte  le  altre  strutture  sanitarie  e  le  unita'
d'offerta  socio-sanitarie,  fermo restando il possesso dei requisiti
minimi  stabiliti  dalle  disposizioni vigenti, devono presentare una
denuncia  di  inizio  attivita'  alla  ASL competente per territorio.
Entro  sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ASL provvede
alle verifiche di competenza.".