Art. 5.
Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di
       adempimenti in materia di sanita' pubblica veterinaria

   1.  Sono  abolite  le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti  di cui
all'allegato  B.  2.  In  conformita'  ai  regolamenti  comunitari in
materia  di  sicurezza  alimentare,  regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene
dei  prodotti alimentari, regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche  in materia di igiene per gli alimenti di origine animale,
regolamento  (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   29   aprile   2004   che   stabilisce   norme   specifiche  per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale  destinati al consumo umano, regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in  materia  di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere  degli  animali,  gli operatori del settore notificano alle
aziende sanitarie locali (ASL), ai fini della registrazione, ciascuno
stabilimento  che  esegua  una  qualsiasi  delle  fasi di produzione,
trasformazione  e  distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui
sussista   l'obbligo  del  riconoscimento,  presentano  alle  ASL  la
relativa istanza.
   3.  Gli  spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni
di  pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo
di   comunicazione   preventiva   al   dipartimento   di  prevenzione
veterinario  dell'ASL di partenza che provvede ad informare la ASL di
destino ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto.