Art. 6. Disposizioni in materia di attivita' di prevenzione, vigilanza e controllo 1. Alla legge regionale n. 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 1 e' aggiunta la seguente: "d-bis) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato di prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza."; b) al comma 7 dell'art. 2 le parole: "sulle attivita' istituzionali-amministrative e gestionali delle unita' di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sulle strutture sanitarie e sulle unita' d'offerta socio-sanitarie."; c) al comma 7 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente periodo: "I funzionari delle ASL incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo, su indicazione delle direzioni generali regionali competenti, operano anche al di fuori del territorio dell'azienda di appartenenza. Le ASL garantiscono alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti il periodico aggiornamento sullo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma."; d) il comma 7-bis dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "7-bis. In situazioni di particolare rilevanza e impatto sul sistema sanitario o socio-sanitario regionale, le direzioni generali regionali competenti possono esercitare direttamente le funzioni di controllo di cui al comma 7 avvalendosi di propri funzionari, eventualmente affiancati da personale delle ASL o da professionisti, anche di area sanitaria o socio-sanitaria, in possesso di comprovata competenza ed esperienza."; e) al comma 7-ter dell'art. 2: 1) e' soppressa la parola: "eccezionale"; 2) le parole: "Direzione generale sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "direzioni generali competenti". 2. La giunta regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 1, comma 5, lettera d-bis) della legge regionale n. 31/1997, come aggiunta dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua idonee misure operative per definire, in particolare: a) il ruolo e il contributo dei soggetti del sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attivita' di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione; b) gli eventuali specifici interventi settoriali in ragione di eventi e situazioni particolari o eccezionali; c) gli indicatori di efficacia ai fini della valutazione degli interventi di prevenzione e delle misure di controllo e vigilanza e ogni ulteriore elemento riferito alla rilevazione degli effetti e dei benefici delle misure adottate; d) i programmi di formazione del personale interessato; e) le campagne di informazione e comunicazione, con il concorso delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), delle autonomie locali, di altri enti e istituzioni; f) i flussi informativi tra comuni, ASL e ARPA, con particolare riguardo all'attivita' degli sportelli unici; g) i criteri di gestione integrata e le modalita' di coordinamento degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle ASL e dell'ARPA. 3. Con frequenza annuale, le direzioni generali competenti in materia di sanita' e ambiente e l'ARPA redigono un rapporto congiunto sui risultati conseguiti a seguito dell'attivita' di raccordo. Il rapporto e' comunicato alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.