Art. 6.
Disposizioni  in  materia  di  attivita'  di prevenzione, vigilanza e
                              controllo

   1.  Alla  legge  regionale  n.  31/1997 sono apportate le seguenti
modifiche:  a) dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 1 e' aggiunta
la seguente:
   "d-bis)  le  linee di indirizzo del sistema regionale integrato di
prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza.";
   b)   al   comma   7   dell'art.  2  le  parole:  "sulle  attivita'
istituzionali-amministrative  e  gestionali  delle unita' di offerta,
pubbliche    e   private,   socio-assistenziali   e   socio-sanitarie
accreditate  o  autorizzate"  sono  sostituite dalle seguenti: "sulle
strutture sanitarie e sulle unita' d'offerta socio-sanitarie.";
   c) al comma 7 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente periodo:
   "I  funzionari  delle  ASL  incaricati  di svolgere le funzioni di
vigilanza  e  controllo,  su  indicazione  delle  direzioni  generali
regionali  competenti,  operano  anche  al  di  fuori  del territorio
dell'azienda   di  appartenenza.  Le  ASL  garantiscono  alla  giunta
regionale  e  alle  commissioni  consiliari  competenti  il periodico
aggiornamento  sullo  svolgimento  delle  funzioni di cui al presente
comma.";
   d) il comma 7-bis dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
   "7-bis.  In  situazioni  di  particolare  rilevanza  e impatto sul
sistema  sanitario o socio-sanitario regionale, le direzioni generali
regionali  competenti  possono esercitare direttamente le funzioni di
controllo  di  cui  al  comma  7  avvalendosi  di  propri funzionari,
eventualmente  affiancati da personale delle ASL o da professionisti,
anche  di area sanitaria o socio-sanitaria, in possesso di comprovata
competenza ed esperienza.";
   e) al comma 7-ter dell'art. 2:
   1) e' soppressa la parola: "eccezionale";
   2)  le  parole: "Direzione generale sanita'" sono sostituite dalle
seguenti: "direzioni generali competenti".
   2.  La  giunta regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di
cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera d-bis) della legge regionale n.
31/1997, come aggiunta dal comma 1, lettera a) del presente articolo,
entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge,
individua idonee misure operative per definire, in particolare:
   a)  il  ruolo  e  il contributo dei soggetti del sistema integrato
della  prevenzione, anche relativamente alle attivita' di controllo e
vigilanza   e   di   sviluppo   degli  strumenti  di  informazione  e
comunicazione;
   b)  gli  eventuali  specifici  interventi settoriali in ragione di
eventi e situazioni particolari o eccezionali;
   c)  gli  indicatori  di  efficacia ai fini della valutazione degli
interventi  di  prevenzione e delle misure di controllo e vigilanza e
ogni ulteriore elemento riferito alla rilevazione degli effetti e dei
benefici delle misure adottate;
   d) i programmi di formazione del personale interessato;
   e)  le  campagne  di informazione e comunicazione, con il concorso
delle  ASL,  dell'Agenzia  regionale  per la protezione dell'ambiente
(ARPA), delle autonomie locali, di altri enti e istituzioni;
   f)  i  flussi  informativi tra comuni, ASL e ARPA, con particolare
riguardo all'attivita' degli sportelli unici;
   g) i criteri di gestione integrata e le modalita' di coordinamento
degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle
ASL e dell'ARPA.
   3.  Con  frequenza  annuale,  le  direzioni generali competenti in
materia di sanita' e ambiente e l'ARPA redigono un rapporto congiunto
sui  risultati  conseguiti  a  seguito dell'attivita' di raccordo. Il
rapporto  e'  comunicato  alla  giunta  regionale  e alle commissioni
consiliari competenti.