Art. 7.
  Disposizioni di razionalizzazione del sistema sanitario regionale

   1.  Alla  legge  regionale  n.  31/1997 sono apportate le seguenti
modifiche:  a)  dopo  il  comma  3-quater  dell'art. 7 e' aggiunto il
seguente:
   "3-quinquies. Per la nomina a direttore generale degli istituti di
ricovero   e   cura  a  carattere  scientifico  di  diritto  pubblico
trasformati  in fondazioni e' richiesta, oltre ai requisiti di legge,
l'iscrizione   all'elenco  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle ASL e delle aziende ospedaliere lombarde.";
   b)  dopo  il primo periodo del comma 1 dell'art. 10 e' aggiunto il
seguente:
   "Ai  fini  della nomina a direttore amministrativo e' riconosciuta
altresi'  l'attivita' di direzione tecnica o amministrativa svolta in
enti  o  strutture  pubbliche o private di media o grande dimensione,
anche non operanti in ambito sanitario, purche' la durata complessiva
dell'attivita'  sia  stata  di  almeno  cinque anni, abbia comportato
l'assunzione  di  responsabilita'  dirigenziale  e/o  manageriale  in
ordine  ai  risultati dell'ente, struttura o azienda di riferimento e
siano    state    acquisite    comprovate    esperienze   di   natura
giuridico-amministrativa.  Ai fini della nomina a direttore sanitario
si  fa  riferimento agli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica   10   dicembre  1997,  n.  484  (Regolamento  recante  la
determinazione  dei  requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria
aziendale  e  dei  requisiti  e  dei criteri per l'accesso al secondo
livello  dirigenziale  per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del
Servizio  sanitario  nazionale)  ed  e'  di conseguenza necessario il
possesso  della  specializzazione  in  una delle discipline dell'area
della  sanita'  pubblica  di  cui  al medesimo decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  484/1997  o un titolo equipollente di cui alla
tabella  B  del  decreto  del  Ministro della sanita' 30 gennaio 1998
(Tabelle   relative   alle  discipline  equipollenti  previste  dalla
normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per   il   personale  del  ruolo  sanitario  del  Servizio  sanitario
nazionale)  oppure la specializzazione della medicina legale. Possono
essere  comunque nominati direttori sanitari, indipendentemente dalla
specializzazione,  coloro  che  nei cinque anni precedenti alla nuova
nomina abbiano gia' svolto tale incarico.";
   c)  al  primo  e  al  secondo periodo del comma 3 dell'art. 12, le
parole:  "strutture ospedaliere" sono sostituite seguenti: "strutture
sanitarie";
   d)  al primo periodo del comma 5 dell'art. 12, dopo le parole: "e'
condizione"  sono  inserite le seguenti: "necessaria, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 5-bis";
   e)  il  secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 e' sostituito dal
seguente:
   "La   giunta   regionale,   informata  la  competente  commissione
consiliare,  approva lo schema-tipo in base al quale le ASL stipulano
gli  accordi  contrattuali di cui all'art. 8-quinquies dei decreti di
riordino.";
   f) dopo il comma 9 dell'art. 12-bis e' aggiunto il seguente:
   "9-bis.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle  strutture sanitarie soggette all'obbligo di presentazione della
denuncia  di  inizio  attivita' che operino in mancanza dei requisiti
richiesti  o comunque in violazione delle vigenti norme. Nell'ipotesi
di  esercizio di attivita' sanitaria carente della denuncia di inizio
attivita'  si  applica  la sanzione minima di cui al comma 1, lettera
a).";
   g) il comma 15 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
   "15.  Ai  fini  della  realizzazione o ampliamento di strutture di
ricovero  e cura, ovvero ai fini della trasformazione in strutture di
ricovero  e  cura,  non  e'  richiesta  l'acquisizione,  da parte dei
comuni,   della  verifica  di  compatibilita'  dei  progetti  con  la
programmazione sanitaria regionale.";
   h) il comma 15-bis dell'art. 15 e' abrogato.