Art. 7. Disposizioni di razionalizzazione del sistema sanitario regionale 1. Alla legge regionale n. 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3-quater dell'art. 7 e' aggiunto il seguente: "3-quinquies. Per la nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni e' richiesta, oltre ai requisiti di legge, l'iscrizione all'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere lombarde."; b) dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 10 e' aggiunto il seguente: "Ai fini della nomina a direttore amministrativo e' riconosciuta altresi' l'attivita' di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purche' la durata complessiva dell'attivita' sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilita' dirigenziale e/o manageriale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di riferimento e siano state acquisite comprovate esperienze di natura giuridico-amministrativa. Ai fini della nomina a direttore sanitario si fa riferimento agli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) ed e' di conseguenza necessario il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area della sanita' pubblica di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 o un titolo equipollente di cui alla tabella B del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) oppure la specializzazione della medicina legale. Possono essere comunque nominati direttori sanitari, indipendentemente dalla specializzazione, coloro che nei cinque anni precedenti alla nuova nomina abbiano gia' svolto tale incarico."; c) al primo e al secondo periodo del comma 3 dell'art. 12, le parole: "strutture ospedaliere" sono sostituite seguenti: "strutture sanitarie"; d) al primo periodo del comma 5 dell'art. 12, dopo le parole: "e' condizione" sono inserite le seguenti: "necessaria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-bis"; e) il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: "La giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le ASL stipulano gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies dei decreti di riordino."; f) dopo il comma 9 dell'art. 12-bis e' aggiunto il seguente: "9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie soggette all'obbligo di presentazione della denuncia di inizio attivita' che operino in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in violazione delle vigenti norme. Nell'ipotesi di esercizio di attivita' sanitaria carente della denuncia di inizio attivita' si applica la sanzione minima di cui al comma 1, lettera a)."; g) il comma 15 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "15. Ai fini della realizzazione o ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero ai fini della trasformazione in strutture di ricovero e cura, non e' richiesta l'acquisizione, da parte dei comuni, della verifica di compatibilita' dei progetti con la programmazione sanitaria regionale."; h) il comma 15-bis dell'art. 15 e' abrogato.