Art. 8. Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 5 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: "5-bis. All'interno degli aeroporti internazionali e' consentita l'apertura di una farmacia in aggiunta a quelle previste sul territorio comunale su cui insiste l'aeroporto.".