Art. 8.
         Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21

   1.  Alla  legge  regionale  3  aprile  2000, n. 21 (Riordino della
normativa  sugli  orari  di  apertura  e  sui turni di servizio delle
farmacie  della  Regione  Lombardia  e  delega alle aziende sanitarie
locali  delle  competenze  amministrative  in  materia  di  commercio
all'ingrosso  di  medicinali  ad  uso umano) e' apportata la seguente
modifica: a) dopo il comma 5 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  All'interno  degli aeroporti internazionali e' consentita
l'apertura  di  una  farmacia  in  aggiunta  a  quelle  previste  sul
territorio comunale su cui insiste l'aeroporto.".