Art. 3. Modalita' di intervento 1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede, nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori, incentivi e contributi di cui all'Art. 1, anche avvalendosi, ai sensi dell'Art. 11 della Legge, di Finlombarda S.p.a., sulla base di apposito atto che la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a. definiranno concordemente. 2. In particolare, in relazione alle finalita' di contributi e incentivi indicate all'Art. 1: a) Finlombarda S.p.a. opera a favore dei gestori, mediante concessione di finanziamenti, prestazione di garanzie e assunzione di partecipazioni, secondo quanto indicato al comma 4, per la realizzazione di attivita' di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e di realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato; b) la Regione Lombardia opera a favore delle Autorita', mediante concessione di incentivi e contributi per ricerche e studi attinenti al servizio idrico integrato, gli studi devono essere attinenti al miglioramento della qualita' ed efficienza del servizio ricompresi nell'ambito dell'Autorita' richiedente. 3. Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a., secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 50 della Legge, procedono, rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) ed a), alla concessione di incentivi e contributi, verificato il rispetto dei criteri di accesso di cui all'Art. 4 e a seguito di istruttoria avente ad oggetto l'applicazione delle priorita' di concessione di cui all'Art. 5, nonche', limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettera a), di una valutazione di natura economicofinanziaria, condotta da Finlombarda S.p.a. al fine di verificare la fattibilita' e la sostenibilita' di ciascuna iniziativa. 4. Finlombarda S.p.a., nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione; impiega la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), provvedendo all'erogazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie o assunzioni di partecipazioni, escluse le partecipazioni di maggioranza e comunque di controllo ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile. 5. Con appositi atti i soggetti concedenti disciplinano gli ulteriori profili relativi a ciascuna specifica iniziativa, ivi incluse le puntuali modalita' di erogazione.