Art. 3.
                       Modalita' di intervento
    1.  La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel
programma  regionale di sviluppo e in conformita' alle previsioni del
bilancio  pluriennale,  concede,  nel  rispetto  delle regole poste a
tutela   della  concorrenza  e  dell'ambiente  e  nell'interesse  dei
consumatori,   incentivi  e  contributi  di  cui  all'Art.  1,  anche
avvalendosi,  ai  sensi  dell'Art.  11  della  Legge,  di Finlombarda
S.p.a.,  sulla  base  di  apposito  atto  che  la Regione Lombardia e
Finlombarda S.p.a. definiranno concordemente.
    2.  In  particolare,  in relazione alle finalita' di contributi e
incentivi indicate all'Art. 1:
      a) Finlombarda  S.p.a.  opera  a  favore  dei gestori, mediante
concessione di finanziamenti, prestazione di garanzie e assunzione di
partecipazioni,   secondo   quanto   indicato  al  comma  4,  per  la
realizzazione  di  attivita' di progettazione preliminare, definitiva
ed  esecutiva, e di realizzazione di opere infrastrutturali attinenti
al servizio idrico integrato;
      b) la   Regione  Lombardia  opera  a  favore  delle  Autorita',
mediante  concessione  di incentivi e contributi per ricerche e studi
attinenti  al  servizio  idrico  integrato,  gli  studi devono essere
attinenti  al miglioramento della qualita' ed efficienza del servizio
ricompresi nell'ambito dell'Autorita' richiedente.
    3.   Regione  Lombardia  e  Finlombarda  S.p.a.,  secondo  quanto
previsto   dagli   articoli   11   e   50   della  Legge,  procedono,
rispettivamente  ai  sensi  del  comma  2,  lettere  b)  ed  a), alla
concessione  di  incentivi  e  contributi, verificato il rispetto dei
criteri  di  accesso  di  cui  all'Art.  4 e a seguito di istruttoria
avente  ad  oggetto  l'applicazione delle priorita' di concessione di
cui  all'Art.  5,  nonche',  limitatamente  alle iniziative di cui al
comma    2,    lettera    a),    di   una   valutazione   di   natura
economicofinanziaria,  condotta  da  Finlombarda  S.p.a.  al  fine di
verificare   la   fattibilita'   e   la  sostenibilita'  di  ciascuna
iniziativa.
    4.  Finlombarda  S.p.a.,  nel  rispetto  dei  principi  di sana e
prudente   gestione;   impiega   la  dotazione  finanziaria  messa  a
disposizione  dalla  Regione  Lombardia  per  la  realizzazione degli
interventi  di cui al comma 2, lettera a), provvedendo all'erogazione
di   finanziamenti,   prestazioni   di   garanzie   o  assunzioni  di
partecipazioni,  escluse  le partecipazioni di maggioranza e comunque
di controllo ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile.
    5.  Con  appositi  atti  i  soggetti  concedenti disciplinano gli
ulteriori  profili  relativi  a  ciascuna  specifica  iniziativa, ivi
incluse le puntuali modalita' di erogazione.