Art. 5. Priorita' di concessione degli incentivi e contributi 1. I soggetti concedenti assegnano incentivi e contributi, nel rispetto dell'ordine di priorita' sotto individuato, alle richieste che abbiano ad oggetto: a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti realizzati direttamente da gestori che siano societa' pubbliche rappresentative dell'ambito; b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari; c) programmi di miglioramento ed adeguamento di impianti e delle reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di eccellenza, con soluzioni progettuali tecnologica-mente estensibili ad altri ambiti e bacini, con l'obiettivo di ridurre la dispersione delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti fognarie, con particolare riferimento al telecontrollo di reti e delle loro tratte principali in attuale servizio; d) relativamente alle attivita' di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a), rispondenza dell'intervento proposto con la programmazione adottata a livello di bacino idrografico; e) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, di affidamenti congiunti interambito; f) programmi di ricerca o riattivazione di pozzi o sorgenti potabili anche di scarsa entita' con lo scopo di formare una rete di pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito; g) attivazione di risorse pubbliche con l'impiego di strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione; h) impiego di tecnologie ad elevato contenuto innovativo che perseguano anche il risparmio idrico.