Art. 5.
        Priorita' di concessione degli incentivi e contributi
    1.  I  soggetti  concedenti assegnano incentivi e contributi, nel
rispetto  dell'ordine  di priorita' sotto individuato, alle richieste
che abbiano ad oggetto:
      a) programmi  di  investimento  e  adeguamento degli impianti e
delle  reti  realizzati  direttamente  da  gestori che siano societa'
pubbliche rappresentative dell'ambito;
      b) programmi  di  investimento  e  adeguamento degli impianti e
delle   reti  che  devono  essere  eseguiti  in  seguito,  oppure  in
attuazione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari;
      c) programmi  di  miglioramento  ed  adeguamento  di impianti e
delle  reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di
eccellenza,  con  soluzioni progettuali tecnologica-mente estensibili
ad  altri  ambiti e bacini, con l'obiettivo di ridurre la dispersione
delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti
fognarie,  con  particolare  riferimento  al  telecontrollo di reti e
delle loro tratte principali in attuale servizio;
      d) relativamente  alle  attivita'  di  cui all'Art. 3, comma 2,
lettera    a),    rispondenza   dell'intervento   proposto   con   la
programmazione adottata a livello di bacino idrografico;
      e) programmi  di  investimento  e  adeguamento degli impianti e
delle   reti  che  devono  essere  eseguiti  in  seguito,  oppure  in
attuazione, di affidamenti congiunti interambito;
      f) programmi  di  ricerca  o  riattivazione di pozzi o sorgenti
potabili  anche di scarsa entita' con lo scopo di formare una rete di
pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito;
      g) attivazione  di risorse pubbliche con l'impiego di strumenti
e   tecniche   che   comportino   minori   costi   per   la  pubblica
amministrazione;
      h) impiego  di  tecnologie  ad elevato contenuto innovativo che
perseguano anche il risparmio idrico.