Art. 3. Disciplina degli standard di qualita' e delle modalita' di gestione 1. Gli standard di qualita' e le modalita' di gestione dei servizi disciplinati nel presente regolamento concorrono alla determinazione dei parametri qualitativi di riferimento necessari per la soddisfazione dei bisogni degli utenti. 2. Il presente regolamento disciplina gli standard qualitativi dei servizi correlandoli alle seguenti aree di riferimento: a) area tecnico-ingegneristica; b) area economico-finanziaria-tariffaria; c) area di soddisfazione dell'utenza; d) area gestionale interna; e) area ambientale. 3. Gli standard di qualita' relativi a ciascuna delle aree di cui al comma 2, da individuare per ciascuno dei servizi mediante allegati tecnici al regolamento, costituiscono gli elementi analiticamente e unitariamente considerati al fine di definire la qualita' dei servizi. 4. L'allegato A, parte integrante al presente regolamento, individua gli standard relativi al servizio idrico integrato. 5. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori e individua le eventuali variabili correttive o esplicatve. Con i medesimi provvedimenti sono individuati gli indicatori applicabili esclusivamente al gestore e quelli applicabili solo all'erogatore. 6. La giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dell'Art. 1, comma 7, lettera f), della legge, assicura la partecipazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori e degli erogatori dei servizi. A garanzia del pieno rispetto degli impegni assunti dall'erogatore nella carta dei servizi, con particolare riferimento al rispetto degli standard e degli indicatori e al rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti, la giunta regionale istituisce appositi comitati degli utenti.