Art. 8.
          Controllo sul rispetto degli standard di qualita'
    1.  Gli  enti  locali  vigilano  sul  rispetto  degli standard di
qualita' stabiliti ai sensi del regolamento.
    2. L'osservatorio esercita, nell'ambito dei compiti attribuitigli
dall'Art. 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto
degli   standard   di   qualita',  anche  attraverso  la  raccolta  e
l'elaborazione  dei dati relativi alla qualita' dei servizi di cui al
comma 2, lettera a), del suddetto Art. 4.
    3.  I risultati dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui
al  comma  2,  oltre  ad  essere inviati al garante, confluiscono nel
rapporto annuale da inviare al consiglio regionale ai sensi dell'Art.
4, comma 3, della legge.