Art. 10.
                      Presidente della Consulta
    1.  Il  presidente  convoca  la Consulta, fissandone l'ordine del
giorno, sovrintende e coordina i lavori.
    2.   Il   presidente   rappresenta   la   Consulta,  e  riferisce
periodicamente  alla giunta regionale stillo stato delle attivita' in
cui essa e' impegnata.
    3.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del Presidente, le sue
funzioni sono svolte dal componente piu' anziano.