Art. 10. Presidente della Consulta 1. Il presidente convoca la Consulta, fissandone l'ordine del giorno, sovrintende e coordina i lavori. 2. Il presidente rappresenta la Consulta, e riferisce periodicamente alla giunta regionale stillo stato delle attivita' in cui essa e' impegnata. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente piu' anziano.