Art. 11.
                      Attivita' della Consulta
    1.  La Consulta svolge i compiti previsti dall'Art. 5 della legge
regionale  n.  73/2005  con  le modalita' determinate nel regolamento
interno.
    2.  Le  sedute  sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti  in  carica.  Le  decisioni  sono  adottate  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
    3.  La  Consulta  puo'  delegare  funzioni di rappresentanza o di
coordinamento  ai suoi componenti in ordine a materie o problematiche
specifiche.