Art. 11. Attivita' della Consulta 1. La Consulta svolge i compiti previsti dall'Art. 5 della legge regionale n. 73/2005 con le modalita' determinate nel regolamento interno. 2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. 3. La Consulta puo' delegare funzioni di rappresentanza o di coordinamento ai suoi componenti in ordine a materie o problematiche specifiche.