Art. 12.
                 Disposizioni di prima applicazione
    1.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento, le
organizzazioni   di   cui  all'Art.  8,  comma  1,  lettera b),  sono
individuati sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio regionale
della  Cooperazione,  istituito  a  seguito della deliberazione della
giunta  regionale  n.  913  del  6 agosto 2001, ed acquisiti al nuovo
Osservatorio  ai sensi dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale n.
73/2005.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 28 marzo 2007
                               MARTINI