Art. 12. Disposizioni di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le organizzazioni di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b), sono individuati sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio regionale della Cooperazione, istituito a seguito della deliberazione della giunta regionale n. 913 del 6 agosto 2001, ed acquisiti al nuovo Osservatorio ai sensi dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale n. 73/2005. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 28 marzo 2007 MARTINI