Art. 2.
                     Requisiti di accreditamento
    1.  Ai fini dell'accreditamento regionale di cui all'Art. 3 della
legge regionale n. 73/2005, i CAIC devono:
      a) essere   esclusivamente   costituiti   dalle  organizzazioni
regionali  delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute,
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
      b) disporre  di  una  struttura  articolata  in  almeno quattro
province del territorio regionale e di risorse organizzative adeguate
allo  svolgimento dei servizi, come previsto dall'Art. 3 del presente
regolamento;
      c) prevedere  nel proprio statuto lo svolgimento di attivita' a
favore  di tutte le societa' cooperative richiedenti le prestazioni a
prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAIC;
      d) essere  costituiti  nella  forma  d'impresa  e  iscritti  al
registro   delle   imprese  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  della  provincia  in  cui  hanno la sede
principale.
    2.  La  sede  principale del CAIC e' localizzata in una provincia
della  Toscana.  Le  unita'  operative,  nei  termini  indicati  alla
lettera b)  del  comma 1,  sono  localizzate nelle altre province, in
modo  da  assicurare  la  copertura  dei  servizi  nelle  province di
appartenenza.
    3.  Lo  statuto del CAIC indica le attivita' che verranno svolte,
prevedendo  in  ogni caso tutte le attivita' indicate dall'Art. 3 del
presente regolamento.
    4.  I  CAIC  possono  avvalersi  delle  strutture operative delle
associazioni regionali di riferimento.