Art. 2. Requisiti di accreditamento 1. Ai fini dell'accreditamento regionale di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 73/2005, i CAIC devono: a) essere esclusivamente costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo; b) disporre di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale e di risorse organizzative adeguate allo svolgimento dei servizi, come previsto dall'Art. 3 del presente regolamento; c) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attivita' a favore di tutte le societa' cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAIC; d) essere costituiti nella forma d'impresa e iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno la sede principale. 2. La sede principale del CAIC e' localizzata in una provincia della Toscana. Le unita' operative, nei termini indicati alla lettera b) del comma 1, sono localizzate nelle altre province, in modo da assicurare la copertura dei servizi nelle province di appartenenza. 3. Lo statuto del CAIC indica le attivita' che verranno svolte, prevedendo in ogni caso tutte le attivita' indicate dall'Art. 3 del presente regolamento. 4. I CAIC possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali di riferimento.