Art. 3. Attivita' e servizi dei CAIC 1. I CAIC devono essere dotati una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori: a) innovazione tecnologica ed organizzativa; b) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale; c) consulenza in materia di bandi e progetti europei; d) marketing; e) sicurezza e tutela dei fruitori; f) tutela dell'ambiente; g) igiene e sicurezza sul lavoro; h) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese cooperative; i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualita', loro certificazione e rintracciabilita' dei prodotti; j) qualificazione del sistema cooperativo per lo sviluppo e la promozione della pratica cooperativa; k) altre materie previste dallo statuto del CAIC; l) interventi finalizzati a garantire alle imprese cooperative il piu' agevole rapporto con la pubblica amministrazione.