Art. 3.
                    Attivita' e servizi dei CAIC
    1.  I  CAIC  devono  essere  dotati  una struttura organizzativa,
formativa,  di  consulenza  e  di  assistenza  in grado di assicurare
l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:
      a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
      b) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;
      c) consulenza in materia di bandi e progetti europei;
      d) marketing;
      e) sicurezza e tutela dei fruitori;
      f) tutela dell'ambiente;
      g) igiene e sicurezza sul lavoro;
      h) qualificazione,  formazione e sostegno ai soggetti abilitati
ad erogare servizi alle imprese cooperative;
      i) interventi  finalizzati  alla  introduzione  di  sistemi  di
qualita', loro certificazione e rintracciabilita' dei prodotti;
      j)  qualificazione del sistema cooperativo per lo sviluppo e la
promozione della pratica cooperativa;
      k) altre materie previste dallo statuto del CAIC;
      l)  interventi finalizzati a garantire alle imprese cooperative
il piu' agevole rapporto con la pubblica amministrazione.