Art. 4.
                   Procedimento di acereditamento
    1.  L'  accreditamento  dei  CAIC  e'  effettuato  con  atto  del
dirigente responsabile della struttura competente per materia in base
all'ordinamento    interno,   nel   prosieguo   definito   «dirigente
responsabile»,  su  presentazione di richiesta attestante il possesso
dei requisiti fissati dall'Art. 2.
    2.  Il  termine di conclusione del procedimento di accreditamento
e' fissato in novanta giorni.