Art. 4. Procedimento di acereditamento 1. L' accreditamento dei CAIC e' effettuato con atto del dirigente responsabile della struttura competente per materia in base all'ordinamento interno, nel prosieguo definito «dirigente responsabile», su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'Art. 2. 2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento e' fissato in novanta giorni.