Art. 7. Interventi dei CAIC per lo sviluppo e per la promozione del sistema cooperativo 1. I CAIC possono presentare alla Regione progetti finalizzati allo sviluppo e promozione del sistema cooperativo, in relazione alle attivita' indicate all'Art. 3 del presente regolamento ed accedere a contributi finanziari nell'ambito degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale n. 73/2005.