Art. 7.
Interventi  dei  CAIC per lo sviluppo e per la promozione del sistema
                             cooperativo
    1.  I  CAIC  possono presentare alla Regione progetti finalizzati
allo sviluppo e promozione del sistema cooperativo, in relazione alle
attivita'  indicate all'Art. 3 del presente regolamento ed accedere a
contributi  finanziari  nell'ambito  degli  interventi previsti dagli
strumenti  di  programmazione  regionale  ai  sensi dell'Art. 9 della
legge regionale n. 73/2005.