Art. 8.
                            Composizione
    1. La Consulta regionale della cooperazione, prevista dall'Art. 4
della legge regionale n. 73/2005 e' composta come segue:
      a) assessore regionale competente per materia, che la presiede;
      b) otto  rappresentanti  delle  organizzazioni  regionali delle
associazioni  cooperative  giuridicamente riconosciute e maggiormente
rappresentative nel territorio regionale toscano, come risultanti dai
dati sulle imprese cooperative nel sistema economico della Toscana in
possesso dell'Osservatorio di cui all'Art. 7 della legge regionale n.
73/2005,   e   da   queste   designati   sulla   base  del  grado  di
rappresentativita' nel territorio regionale.
      c) un rappresentante dell'ANCI Toscana;
      d) un  rappresentante  dell'Unione  regionale  delle  camere di
commercio della Toscana (Unioncamere);
      e) un rappresentante dell'IRPET;
      f)       tre      rappresentanti      delle      organizzazioni
sindacali maggiormente    rappresentative    a   livello   regionale,
unitariamente    designati   dalle   organizzazioni   sindacali   che
partecipano  alle  attivita'  di  concertazione  e confronto ai sensi
dell'Art.  15  della  legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in
materia di programmazione regionale);
      g) due   esperti  in  materia  di  cooperazione  designati  dal
Presidente della giunta regionale.