Art. 8. Composizione 1. La Consulta regionale della cooperazione, prevista dall'Art. 4 della legge regionale n. 73/2005 e' composta come segue: a) assessore regionale competente per materia, che la presiede; b) otto rappresentanti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative nel territorio regionale toscano, come risultanti dai dati sulle imprese cooperative nel sistema economico della Toscana in possesso dell'Osservatorio di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 73/2005, e da queste designati sulla base del grado di rappresentativita' nel territorio regionale. c) un rappresentante dell'ANCI Toscana; d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere); e) un rappresentante dell'IRPET; f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali che partecipano alle attivita' di concertazione e confronto ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); g) due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della giunta regionale.