Art. 9.
                    Funzionamento della Consulta
    1.   Il   funzionamento   della   Consulta  e'  disciplinato  dal
regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa all'atto del suo
insediamento.
    2. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla
struttura organizzativa regionale competente per materia.
    3.  I componenti la Consulta che non partecipano, nel corso di un
anno  solare,  ad  almeno  due  sedute consecutive senza giustificato
motivo decadono dalla carica. La designazione dei nuovi componenti e'
effettuata  secondo  la  composizione indicata all'Art. 4 della legge
regionale n. 73/2005.
    4.  La  Consulta  presenta  annualmente alla giunta regionale una
relazione sull'attivita' svolta.