Art. 9. Funzionamento della Consulta 1. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato dal regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa all'atto del suo insediamento. 2. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura organizzativa regionale competente per materia. 3. I componenti la Consulta che non partecipano, nel corso di un anno solare, ad almeno due sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La designazione dei nuovi componenti e' effettuata secondo la composizione indicata all'Art. 4 della legge regionale n. 73/2005. 4. La Consulta presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta.