(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 7 maggio 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'Art. 62 che stabilisce che la Regione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, emani direttive tecniche per specificare le indagini di cui ai commi 1 e 2 e le modalita' dei relativi controlli; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 gennaio 2007, n. 10 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale-enti locali, e trasmessa al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello statuto regionale e al Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'acquisizione del parere previsto ai sensi dell'Art. 66, comma 3 dello statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla 6ª commissione consiliare nella seduta del 21 febbraio 2007; Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2007; Vista la deliberazione della giunta regionale 23 aprile 2007, n. 280 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione dell'Art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'Art. 62 della legge regionale 3 gennaio2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio): a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosita' del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilita' delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate «indagini geologico-tecniche»; b) la procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche presso le strutture regionali competenti; c) le modalita' del controllo delle indagini geologico-tecniche di cui sopra.