(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 11 del 7 maggio 2007)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
    Vista  la  legge  regionale  3  gennaio  2005, n. 1 (Norme per il
governo  del  territorio)  ed in particolare l'Art. 62 che stabilisce
che  la  Regione,  entro  novanta giorni dalla sua entrata in vigore,
emani  direttive tecniche per specificare le indagini di cui ai commi
1 e 2 e le modalita' dei relativi controlli;
    Vista  la preliminare decisione della giunta regionale 15 gennaio
2007,  n.  10  adottata  previa  acquisizione dei pareri del Comitato
tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui  all'Art.  29  della  legge  regionale  n.  44/2003,  dell'intesa
raggiunta  al tavolo di concertazione giunta regionale-enti locali, e
trasmessa  al  presidente  del Consiglio regionale ai sensi dell'Art.
42,  comma  2, dello statuto regionale e al Consiglio delle autonomie
locali  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  previsto  ai  sensi
dell'Art. 66, comma 3 dello statuto regionale;
    Preso  atto  del  parere favorevole espresso dalla 6ª commissione
consiliare nella seduta del 21 febbraio 2007;
    Dato  atto  del  parere  favorevole  espresso dal Consiglio delle
autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2007;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale 23 aprile 2007, n.
280  con  la  quale  e'  stato approvato il regolamento di attuazione
dell'Art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
O g g e t t o       1.   Il   presente   regolamento  disciplina,  in
attuazione  dell'Art.  62  della  legge regionale 3 gennaio2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio):
      a) le  direttive  tecniche per le indagini atte a verificare la
pericolosita'  del  territorio sotto il profilo geologico, idraulico,
la  fattibilita'  delle previsioni e per la valutazione degli effetti
locali  e  di  sito  in  relazione  all'obiettivo della riduzione del
rischio sismico, di seguito indicate «indagini geologico-tecniche»;
      b) la  procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche
presso le strutture regionali competenti;
      c) le modalita' del controllo delle indagini geologico-tecniche
di cui sopra.