Art. 10. Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti 1. Il comune procede all'adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dopo il ricevimento della comunicazione della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito da parte dell'URTAT. 2. Il comune procede altresi' all'adozione del piano strutturale degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti trascorsi cinque giorni dalla data di acquisizione della documentazione da parte dell'URTAT. 3. Il comune da' atto della sussistenza di uno dei due casi indicati ai commi precedenti nella delibera di adozione.