Art. 10.
Adozione  del piano strutturale, degli atti di governo del territorio
                     e delle rispettive varianti
    1.  Il  comune  procede all'adozione del piano strutturale, degli
atti  di  governo  del territorio e delle rispettive varianti dopo il
ricevimento  della  comunicazione  della  data  di acquisizione della
documentazione e del numero di deposito da parte dell'URTAT.
    2.  Il comune procede altresi' all'adozione del piano strutturale
degli  atti  di  governo  del  territorio e delle rispettive varianti
trascorsi   cinque   giorni   dalla   data   di   acquisizione  della
documentazione da parte dell'URTAT.
    3.  Il  comune  da'  atto  della  sussistenza di uno dei due casi
indicati ai commi precedenti nella delibera di adozione.