Art. 4. Deposito delle indagini geologico-tecniche 1. Le indagini geologico-tecniche sono depositate a cura del comune presso l'Ufficio regionale per la tutela dell'acqua e del territorio (URTAT) competente che provvede all'acquisizione della documentazione e all'attribuzione del numero di deposito e iscrizione in apposito registro. 2. La data di acquisizione della documentazione da parte dell'URTAT coincide con: a) la data di protocollo in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune; b) l'avviso di ricevimento postale in caso di invio tramite raccomandata; c) la data di protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria. 3. L'URTAI informa il comune della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito entro cinque giorni dalla data di acquisizione stessa.