Art. 4.
             Deposito delle indagini geologico-tecniche
    1.  Le  indagini  geologico-tecniche  sono  depositate a cura del
comune  presso  l'Ufficio  regionale  per  la tutela dell'acqua e del
territorio  (URTAT)  competente  che  provvede all'acquisizione della
documentazione e all'attribuzione del numero di deposito e iscrizione
in apposito registro.
    2.   La  data  di  acquisizione  della  documentazione  da  parte
dell'URTAT coincide con:
      a) la  data  di  protocollo  in  caso  di consegna a mano della
documentazione da parte del comune;
      b)  l'avviso  di  ricevimento  postale in caso di invio tramite
raccomandata;
      c)  la  data  di  protocollo,  nel  caso di invio tramite posta
ordinaria.
    3.  L'URTAI  informa  il  comune della data di acquisizione della
documentazione  e  del  numero  di deposito entro cinque giorni dalla
data di acquisizione stessa.