Art. 5.
                    Elaborati soggetti a deposito
    1. Sono soggetti a deposito in copia unica i seguenti elaborati:
      a) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, datata,
firmata e timbrata in originale dal responsabile del procedimento del
comune  e,  ad  esclusione  dei  casi  in cui non si realizzano nuove
indagini  geologico-tecniche,  dal  tecnico incaricato delle indagini
stesse,  redatta  secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente
regolamento salva diversa determinazione del comune;
      b) attestazione    della    compatibilita'    degli   elaborati
progettuali dello strumento della pianificazione territoriale e degli
atti  di  governo  del  territorio  alle  indagini geologico-tecniche
effettuate,   rilasciata   dai   progettisti  degli  strumenti  della
pianificazione  territoriale  e  degli atti di governo del territorio
stessi,   secondo  il  modulo  di  cui  all'allegato  2  al  presente
regolamento salva diversa determinazione del comune;
      e) certificazione      dell'adeguatezza      delle     indagini
geologicotecniche  effettuate  alle  direttive  tecniche  di  cui  al
presente  regolamento,  datata,  firmata  e  timbrata in originale da
tecnico  o  tecnici  incaricati  delle  indagini  geologico-tecniche,
ognuno   per   le  proprie  competenze,  secondo  il  modulo  di  cui
all'allegato  3  al presente regolamento salva diversa determinazione
del comune;
      d) elaborati  di indagini geologico-tecniche, datati, firmati e
timbrati in originale dal tecnico incaricato delle indagini stesse;
      e) parere  rilasciato  dall'Autorita'  di  bacino  ove previsto
dalle disposizioni del Piano di assetto idrogeologico;
      f) elaborati  del piano strutturale e degli atti di governo del
territorio    da   adottare,   cui   si   riferiscono   le   indagini
geologico-tecniche, con evidenziati gli ambiti interessati dagli atti
stessi,  datati,  firmati  e  timbrati  dal  progettista  incaricato,
recanti  il  timbro  del  comune  e  la  firma  del  responsabile del
procedimento.
    2.  Nel  caso  previsto dall'Art. 3, comma 2, il responsabile del
procedimento     deposita     la     certificazione    dell'esenzione
dall'effettuazione  di nuove indagini geologico-tecniche e indica gli
estremi  del precedente deposito in relazione all'ambito interessato.
La  certificazione e' datata, firmata e timbrata dal responsabile del
procedimento  del  comune, secondo il modulo di cui all'allegato 4 al
presente regolamento salva diversa determinazione del comune.