Art. 6.
             Controllo delle indagini geologico-tecniche
    1. L'URTAT controlla il rispetto delle indagini geologicotecniche
effettuate dal comune alle direttive tecniche contenute nell'allegato
A del presente regolamento.
    2.  Il controllo e' obbligatorio o a campione come disposto dagli
articoli 7 e 8.
    3.  L'URTAT  invia al comune l'esito del controllo entro sessanta
giorni  dalla  data  di  acquisizione  della  documentazione  per  le
indagini  geologico-tecniche  soggette  a  controllo  obbligatorio ed
entro  quarantacinque  giorni dal sorteggio, di cui all'Art. 8, comma
1,   per  le  indagini  geologico-tecniche  soggette  a  controllo  a
campione.
    4. Qualora l'URTAT riscontri l'incompletezza della documentazione
di cui all'Art. 5 richiede al comune interessato, per una sola volta,
le relative integrazioni entro i termini di cui al comma precedente e
in  tal  caso  i  termini  per  l'esercizio  del  controllo decorrono
nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni.
    5.   Qualora  il  comune  non  integri  la  documentazione  entro
centottanta  giorni  dal ricevimento della richiesta, l'URTAT informa
il    comune   dell'esito   negativo   del   controllo   e   provvede
all'archiviazione.