Art. 6. Controllo delle indagini geologico-tecniche 1. L'URTAT controlla il rispetto delle indagini geologicotecniche effettuate dal comune alle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento. 2. Il controllo e' obbligatorio o a campione come disposto dagli articoli 7 e 8. 3. L'URTAT invia al comune l'esito del controllo entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della documentazione per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio ed entro quarantacinque giorni dal sorteggio, di cui all'Art. 8, comma 1, per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo a campione. 4. Qualora l'URTAT riscontri l'incompletezza della documentazione di cui all'Art. 5 richiede al comune interessato, per una sola volta, le relative integrazioni entro i termini di cui al comma precedente e in tal caso i termini per l'esercizio del controllo decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni. 5. Qualora il comune non integri la documentazione entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'URTAT informa il comune dell'esito negativo del controllo e provvede all'archiviazione.