Art. 7.
                       Controllo obbligatorio
    1.  Sono  soggette  a controllo obbligatorio, per gli aspetti non
oggetto   del   parere   dell'Autorita'   di   bacino,   le  indagini
geologicotecniche  che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti o
atti che il comune intende adottare:
      a) piani strutturali e regolamenti urbanistici;
      b) varianti  ai  piani strutturali, ai regolamenti urbanistici,
ai   piani  regolatori  generali  vigenti,  nonche'  piani  complessi
d'intervento  e  loro  varianti, ove riguardanti aree classificate in
«pericolosita' molto elevata» e nel caso in cui:
        1) prevedano nuova viabilita';
        2)   prevedano   la   realizzazione   di   nuovi   edifici  o
l'ampliamento  di edifici esistenti per superfici coperte complessive
superiori a 50 mq;
        3)  siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del
presente  regolamento, viene attribuita «fattibilita' limitata» dalle
indagini  geologico-tecniche  allegate alla variante, ove previste, o
dalle indagini geologico-tecniche gia' elaborate e depositate;
      c) piani  attuativi  o  loro varianti che riguardino interventi
classificati    di    «fattibilita'    limitata»    dalle    indagini
geologico-tecniche  al  legate  al regolamento urbanistico o al piano
regolatore  generale  vigente  o alla eventuale variante da adottarsi
contestualmente.