Art. 7. Controllo obbligatorio 1. Sono soggette a controllo obbligatorio, per gli aspetti non oggetto del parere dell'Autorita' di bacino, le indagini geologicotecniche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare: a) piani strutturali e regolamenti urbanistici; b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonche' piani complessi d'intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate in «pericolosita' molto elevata» e nel caso in cui: 1) prevedano nuova viabilita'; 2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a 50 mq; 3) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del presente regolamento, viene attribuita «fattibilita' limitata» dalle indagini geologico-tecniche allegate alla variante, ove previste, o dalle indagini geologico-tecniche gia' elaborate e depositate; c) piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di «fattibilita' limitata» dalle indagini geologico-tecniche al legate al regolamento urbanistico o al piano regolatore generale vigente o alla eventuale variante da adottarsi contestualmente.