Allegato Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita' atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Capo I Disposizioni generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), disciplina le procedure di controllo, i criteri e le modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dall'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), destinate a favore delle aziende agricole, che hanno subito danni alle produzioni aziendali a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 14, commi 3 e 6, della legge regionale n. 17/2006 disciplina altresi' i criteri e le modalita' per la concessione del contributo straordinario destinato a favore delle aziende agricole della regione, danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006. Capo II Elementi di semplificazione, economicita' e razionalizzazione delle procedure in esecuzione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge regionale n. 17/2006. Art. 2. Elementi di semplificazione, economicita' e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni 1. Le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende danneggiate da avversita' atmosferiche riguardano le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale e ricadenti almeno parzialmente nelle zone delimitate, le quali hanno subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle restanti zone. Sono da considerarsi comprese nelle zone svantaggiate le aziende agricole i cui terreni ricadono per oltre il 50 per cento della superficie agricola utilizzata in tali zone; sono da considerarsi comprese nelle restanti zone, le aziende agricole i cui terreni vi ricadono per oltre il 50 per cento. Dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche. 2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla deliberazione della giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, i valori di riferimento sono individuati nella deliberazione della giunta regionale di delimitazione del medesimo evento. 3. Per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, le colture considerate e le percentuali di danno sono indicate negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate qualora sia accertata la misura del danno subito. Art. 3. Elementi di' semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni 1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che operano in conformita' alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria, stabilito dall'Art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004, e protocollate in via informatica. 2. All'atto di presentazione delle domande, le aziende agricole devono aver costituito il proprio fascicolo aziendale informatizzato, presente nel Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia (SIAGRI. FVG). 3. L'istruttoria delle domande pervenute dai CAA e' curata dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. 4. Qualora gli elementi in possesso del richiedente non consentano all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione la stima definitiva dell'entita' del danno subito, l'azienda interessata, entro sessanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle domande, puo' presentare ai CAA documentazione integrativa, che consente l'accertamento definitivo, da parte degli stessi CAA, dell'entita' del danno. Art. 4. Elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrazione 1. Le domande ritenute corrispondenti con i valori espressi nella deliberazione di delimitazione, di cui all'Art. 2, comma 2 o, per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, negli allegati A, B, C e D, sono sottoposte al controllo amministrativo in misura non inferiore al 5 per cento. 2. Le domande non corrispondenti ai valori espressi, sono sottoposte al controllo a campione in misura non inferiore al 20 per cento. Il campione e' determinato secondo criteri di omogeneita', in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate, quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non svantaggiate ed indirizzo tecnico economico. 3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. 4. Nel caso in cui il risultato dei controlli di cui ai commi 1, 2, evidenzi differenze in relazione alle rispettive percentuali di scostamento, la spesa ammissibile e' cosi' determinata: a) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato da 0 a 10 per cento, l'esito del controllo e' compatibile e la spesa ammissibile e' quella accertata nel rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento); b) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 10 e fino a 20 per cento, l'esito del controllo e' in tolleranza e la spesa ammissibile e' quella accertata, meno la percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento); c) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 20 e fino a 30 per cento, l'esito del controllo e' in tolleranza e la spesa ammissibile e' quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento); d) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 30 per cento, l'esito del controllo prevede l'esclusione della domanda e non risulta ammissibile a contributo alcuna spesa; Capo III Disposizioni riguardanti criteri e modalita' per la concessione del contributo straordinario previsto dall'Art. 14, della legge regionale n. 17/2006. Art. 5. Tipologia degli interventi 1. In esecuzione dell'Art. 14 della legge regionale n. 17/2006 il contributo straordinario a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nell'anno 2006 e' di 5.000,00 euro per singola azienda. Art. 6. Requisiti soggettivi ed oggettivi 1. Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all'Art. 5, le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale le quali hanno subito danni non inferiori al 40 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, a seguito degli eventi siccitosi avvenuti nel corso dell'anno 2006. 2. Ai fini del comma 1, si fa riferimento alla deliberazione della giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, si fa riferimento a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate, se accertata la misura del danno subito. 3. Nel caso di successiva erogazione della sovvenzione prevista dal decreto legislativo n. 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale sovvenzione e' decurtata di un importo pari al contributo regionale straordinario gia' percepito. Art. 7. Elementi di semplificazione per la presentazione delle domande 1. La domanda di contributo straordinario e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei CAA che operano in conformita' alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria, previsto dall'Art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004. contestualmente alla domanda di sovvenzione presentata ai sensi del predetto decreto legislativo ed e' sottoposta alle procedure di controllo di cui all'Art. 4. 2. Per le domande di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 3. Art. 8. Priorita' 1. Per la concessione del contributo straordinario previsto dall'Art. 5, si applicano le priorita' nel seguente ordine: a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali; b) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, artigianato ed agricoltura), condotte da giovani agricoltori con eta' inferiore ai quaranta anni e corresponsabilita' civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE; c) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge n. 580/1993, condotte da giovani agricoltori con eta' inferiore ai quaranta anni e corresponsabilita' civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone non svantaggiate; d) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge n. 580/1993, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/273/CEE; e) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge n. 580/1993, ricadenti nelle zone non svantaggiate; f) altre aziende agricole; 2. A parita' di condizioni e' attribuita priorita' alle domande presentate da imprenditori anagraficamente piu' giovani, relativamente alle lettere a), b) e c); per le domande di cui alle lettere d), e) ed f) e' attribuita priorita' secondo la data di presentazione. Art. 9. Documentazione a corredo delle domande 1. Le domande presentate sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta la stima dell'entita' percentuale del danno subito dall'azienda agricola alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).