Allegato
Regolamento  concernente  procedure di controllo, criteri e modalita'
   per  la  concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario
   alle  aziende  agricole  danneggiate da avversita' atmosferiche in
   esecuzione  rispettivamente  degli  articoli 13  e  14 della legge
   regionale  25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse
   agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente,
   pianificazione territoriale, caccia e pesca).
                               Capo I
                          Disposizioni generali
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 13 e 14,
comma 1,  della  legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in
materia  di  risorse  agricole,  naturali,  forestali e montagna e in
materia  di  ambiente,  pianificazione territoriale, caccia e pesca),
disciplina le procedure di controllo, i criteri e le modalita' per la
concessione  delle  sovvenzioni  previste  dall'Art.  5, comma 2, del
decreto  legislativo  29 marzo  2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno  delle  aziende  agricole,  a  norma  dell'Art.  1, comma 2,
lettera  i),  della  legge  7 marzo  2003, n. 38), destinate a favore
delle  aziende  agricole,  che  hanno  subito  danni  alle produzioni
aziendali  a  seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali.
    2. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 14, commi 3 e
6,  della  legge regionale n. 17/2006 disciplina altresi' i criteri e
le   modalita'   per  la  concessione  del  contributo  straordinario
destinato  a favore delle aziende agricole della regione, danneggiate
dagli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.
                               Capo II
Elementi  di  semplificazione, economicita' e razionalizzazione delle
procedure  in esecuzione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge
                        regionale n. 17/2006.
                               Art. 2.
    Elementi di semplificazione, economicita' e razionalizzazione
per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni
    1.  Le  procedure  di verifica attinenti alla quantificazione dei
danni   riferiti  alle  singole  aziende  danneggiate  da  avversita'
atmosferiche riguardano le aziende agricole in possesso dei requisiti
previsti  dall'Art.  2135  del  codice  civile ubicate nel territorio
regionale  e  ricadenti almeno parzialmente nelle zone delimitate, le
quali  hanno  subito  danni  non  inferiori  al  20  per  cento della
produzione  lorda  vendibile, qualora ubicate nelle zone svantaggiate
di  cui  alla  direttiva  del  Consiglio  del 28 aprile 1975 relativa
all'elenco  comunitario  delle  zone  agricole  svantaggiate ai sensi
della  direttiva  75/268/CEE  (Italia),  ed  al  30  per  cento della
produzione  lorda  vendibile  se ubicate nelle restanti zone. Sono da
considerarsi  comprese  nelle zone svantaggiate le aziende agricole i
cui  terreni  ricadono  per  oltre  il  50 per cento della superficie
agricola utilizzata in tali zone; sono da considerarsi comprese nelle
restanti  zone,  le  aziende  agricole  i cui terreni vi ricadono per
oltre  il  50  per  cento.  Dal calcolo dell'incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
    2.  Ai  fini  del  comma 1,  si fa riferimento alla deliberazione
della  giunta  regionale  in  cui  si  definiscono,  ai  sensi  della
normativa  statale  vigente,  appositi  valori  per la determinazione
della  produzione  lorda  vendibile media ordinaria relativa alle tre
campagne  precedenti  all'evento  calamitoso;  per  le percentuali di
danno,  i  valori di riferimento sono individuati nella deliberazione
della giunta regionale di delimitazione del medesimo evento.
    3. Per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, le colture
considerate e le percentuali di danno sono indicate negli allegati A,
B,  C  e  D.  Eventuali  altre colture non individuate possono essere
considerate  danneggiate  qualora  sia  accertata la misura del danno
subito.
                               Art. 3.
Elementi di' semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni
    1.   Le   domande  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  sono
presentate  alla  Direzione centrale competente in materia di risorse
agricole per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola
(CAA),  che  operano  in  conformita'  alle convenzioni stipulate con
l'amministrazione  regionale,  entro  il  termine  di  quarantacinque
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del
decreto  di declaratoria, stabilito dall'Art. 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 102/2004, e protocollate in via informatica.
    2.  All'atto  di presentazione delle domande, le aziende agricole
devono aver costituito il proprio fascicolo aziendale informatizzato,
presente  nel  Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia
(SIAGRI. FVG).
    3.  L'istruttoria delle domande pervenute dai CAA e' curata dagli
ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.
    4.   Qualora   gli  elementi  in  possesso  del  richiedente  non
consentano  all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione
la   stima   definitiva  dell'entita'  del  danno  subito,  l'azienda
interessata, entro sessanta giorni successivi al termine previsto per
la presentazione delle domande, puo' presentare ai CAA documentazione
integrativa,  che  consente l'accertamento definitivo, da parte degli
stessi CAA, dell'entita' del danno.
                               Art. 4.
         Elementi di razionalizzazione e di semplificazione
      delle procedure di controllo e criteri di parametrazione
    1. Le domande ritenute corrispondenti con i valori espressi nella
deliberazione  di  delimitazione,  di  cui all'Art. 2, comma 2 o, per
l'evento  siccitoso verificatosi nell'anno 2006, negli allegati A, B,
C  e  D,  sono  sottoposte  al controllo amministrativo in misura non
inferiore al 5 per cento.
    2.  Le  domande  non  corrispondenti  ai  valori  espressi,  sono
sottoposte  al controllo a campione in misura non inferiore al 20 per
cento.  Il campione e' determinato secondo criteri di omogeneita', in
relazione  alle  diverse  classi  aziendali e situazioni territoriali
riscontrate,  quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non
svantaggiate ed indirizzo tecnico economico.
    3.  I  controlli  di  cui  ai  commi 1  e 2 sono effettuati dagli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.
    4.  Nel caso in cui il risultato dei controlli di cui ai commi 1,
2,  evidenzi  differenze  in relazione alle rispettive percentuali di
scostamento, la spesa ammissibile e' cosi' determinata:
      a) con  una  percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e
quanto  accertato  da  0  a  10  per  cento, l'esito del controllo e'
compatibile  e  la spesa ammissibile e' quella accertata nel rispetto
delle soglie di danno (20 o 30 per cento);
      b) con  una  percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e
quanto  accertato  superiore di 10 e fino a 20 per cento, l'esito del
controllo   e'  in  tolleranza  e  la  spesa  ammissibile  e'  quella
accertata,  meno  la  percentuale  in  tolleranza, con rispetto delle
soglie di danno (20 o 30 per cento);
      c) con  una  percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e
quanto  accertato  superiore di 20 e fino a 30 per cento, l'esito del
controllo   e'  in  tolleranza  e  la  spesa  ammissibile  e'  quella
accertata,  meno  il  doppio  della  percentuale  in  tolleranza, con
rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);
      d) con  una  percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e
quanto  accertato  superiore  di  30 per cento, l'esito del controllo
prevede  l'esclusione  della  domanda  e  non  risulta  ammissibile a
contributo alcuna spesa;
                              Capo III
Disposizioni  riguardanti  criteri e modalita' per la concessione del
contributo straordinario previsto dall'Art. 14, della legge regionale
                             n. 17/2006.
                               Art. 5.
                     Tipologia degli interventi
    1. In esecuzione dell'Art. 14 della legge regionale n. 17/2006 il
contributo  straordinario a favore delle aziende agricole danneggiate
dagli  eventi  siccitosi  verificatisi  nell'anno 2006 e' di 5.000,00
euro per singola azienda.
                               Art. 6.
                  Requisiti soggettivi ed oggettivi
    1.  Possono  beneficiare  del  contributo  straordinario  di  cui
all'Art.  5,  le  aziende agricole in possesso dei requisiti previsti
dall'Art.  2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale le
quali  hanno  subito  danni  non  inferiori  al  40  per  cento della
produzione   lorda   vendibile,   con   esclusione  delle  produzioni
zootecniche,  a  seguito  degli  eventi  siccitosi avvenuti nel corso
dell'anno 2006.
    2.  Ai  fini  del  comma 1,  si fa riferimento alla deliberazione
della  giunta  regionale  in  cui  si  definiscono,  ai  sensi  della
normativa  statale  vigente,  appositi  valori  per la determinazione
della  produzione  lorda  vendibile media ordinaria relativa alle tre
campagne  precedenti  all'evento  calamitoso;  per  le percentuali di
danno,  si  fa riferimento a quanto indicato negli allegati A, B, C e
D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate
danneggiate, se accertata la misura del danno subito.
    3.  Nel  caso di successiva erogazione della sovvenzione prevista
dal decreto legislativo n. 102/2004 per il medesimo evento siccitoso,
la  misura  di  tale  sovvenzione  e' decurtata di un importo pari al
contributo regionale straordinario gia' percepito.
                               Art. 7.
   Elementi di semplificazione per la presentazione delle domande
    1.  La  domanda  di  contributo  straordinario e' presentata alla
Direzione  centrale  competente in materia di risorse agricole per il
tramite dei CAA che operano in conformita' alle convenzioni stipulate
con  l'amministrazione  regionale, entro il termine di quarantacinque
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del
decreto  di  declaratoria, previsto dall'Art. 5, comma 5, del decreto
legislativo  n. 102/2004. contestualmente alla domanda di sovvenzione
presentata ai sensi del predetto decreto legislativo ed e' sottoposta
alle procedure di controllo di cui all'Art. 4.
    2.  Per  le  domande di cui al comma 1, trova applicazione quanto
previsto dal comma 4 dell'Art. 3.
                               Art. 8.
                              Priorita'
    1.  Per  la  concessione  del  contributo  straordinario previsto
dall'Art. 5, si applicano le priorita' nel seguente ordine:
      a) aziende   agricole   condotte   da   imprenditori   agricoli
professionali;
      b) aziende  agricole  iscritte al registro delle imprese di cui
all'Art.  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, artigianato ed agricoltura), condotte da giovani
agricoltori  con eta' inferiore ai quaranta anni e corresponsabilita'
civile  e  fiscale  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
contributo,  ricadenti  nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva
n. 75/273/CEE;
      c) aziende  agricole  iscritte al registro delle imprese di cui
all'Art.  8  della legge n. 580/1993, condotte da giovani agricoltori
con  eta'  inferiore  ai  quaranta anni e corresponsabilita' civile e
fiscale  alla  data  di  presentazione  della  domanda di contributo,
ricadenti nelle zone non svantaggiate;
      d) aziende  agricole  iscritte al registro delle imprese di cui
all'Art. 8 della legge n. 580/1993, ricadenti nelle zone svantaggiate
di cui alla direttiva n. 75/273/CEE;
      e) aziende  agricole  iscritte al registro delle imprese di cui
all'Art.  8  della  legge  n.  580/1993,  ricadenti  nelle  zone  non
svantaggiate;
      f) altre aziende agricole;
    2.  A  parita' di condizioni e' attribuita priorita' alle domande
presentate    da    imprenditori    anagraficamente   piu'   giovani,
relativamente  alle  lettere a),  b) e c); per le domande di cui alle
lettere d),  e)  ed  f)  e'  attribuita  priorita' secondo la data di
presentazione.
                               Art. 9.
               Documentazione a corredo delle domande
    1.  Le  domande  presentate  sono  corredate di una dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta', ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa), da cui
risulta   la   stima   dell'entita'   percentuale  del  danno  subito
dall'azienda   agricola  alla  propria  produzione  lorda  vendibile,
escluse le produzioni zootecniche.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
    (Omissis).