Art. 13. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione e in attesa della definizione giuridica di area metropolitana di Cagliari, l'individuazione dei comuni di cui al comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006, cosi' come modificato dall'Art. 3, viene effettuata con decreto dell'Assessore competente per materia. 2. In sede di prima applicazione la direttiva che disciplina l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati di cui al comma 4-bis dell'Art. 24 della legge regionale n. 5 del 2006, introdotto dall'Art. 9, e' approvata dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.