Art. 13.
                          Norme transitorie
    1.  In  sede  di prima applicazione e in attesa della definizione
giuridica  di  area  metropolitana  di Cagliari, l'individuazione dei
comuni  di  cui al comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale n. 5 del
2006, cosi' come modificato dall'Art. 3, viene effettuata con decreto
dell'Assessore competente per materia.
    2.  In  sede  di  prima  applicazione la direttiva che disciplina
l'esercizio  dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
nei  circoli  privati  di cui al comma 4-bis dell'Art. 24 della legge
regionale  n.  5 del 2006, introdotto dall'Art. 9, e' approvata dalla
giunta  regionale  entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore
della presente legge.