Art. 6. Sospensioni e revoche 1. Il comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 5 del 2006, e' sostituito dal seguente: «1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese, o e' ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.».