Art. 6.
                        Sospensioni e revoche
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 5 del 2006,
e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese,
o  e' ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con comunicazione,
per  un  periodo di cinque giorni in caso di seconda violazione delle
norme  in  materia igienico-sanitaria e delle disposizioni in materia
di  chiusura  domenicale  e festiva. In caso di violazioni successive
sono sospese per un periodo di quindici giorni.».