Art. 11.
   Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche
    1.  La  Regione  subentra  nella  sola  titolarita'  di  tutte le
concessioni  di  acqua  pubblica,  o  dei  titoli a derivare comunque
denominati  in  corso  ovvero  di  tutte le domande di concessione in
istruttoria,  in  capo  ad enti pubblici o a partecipazione pubblica,
che  utilizzino  o  prevedano  l'utilizzo delle infrastrutture, degli
impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'Art. 6 della legge 2 maggio
1976,   n.   183   (Disciplina   dell'intervento   straordinario  nel
Mezzogiorno  per  il  quinquennio  1976-80),  e quelli realizzati con
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purche' inseriti nel
sistema idrico multisettoriale regionale.
    2.  Agli  attuali  utilizzatori  e' assicurata la possibilita' di
prelevare,  per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualita' di
utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un
quantitativo  d'acqua  pari  a  quello  utilizzato  in conformita' al
preesistente   titolo   di   derivazione  rilasciato  o  in  fase  di
istruttoria,  a  condizione  che  cio'  risulti  compatibile  con  le
risultanze  della  procedura di revisione dei titoli di utilizzazione
delle acque pubbliche.
    3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di
assicurare  l'equilibrio  del  bilancio  idrico  nel  rispetto  delle
priorita'  di  cui  al  decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo
conto  delle  idroesigenze,  delle  disponibilita' della risorsa, del
minimo  deflusso  vitale,  della  salvaguardia  delle  falde  e delle
destinazioni   d'uso  compatibili  con  le  relative  caratteristiche
qualitative  e  quantitative,  propone  alla  Regione  prescrizioni o
limitazioni   temporali   o   quantitative   di  tutti  i  titoli  di
utilizzazione di acque pubbliche, senza che cio' possa dar luogo alla
corresponsione  di  indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
    4.  La  giunta  regionale,  entro  un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, emana, su proposta dell'assessore regionale dei
lavori  pubblici,  direttive  per  la  disciplina del procedimento di
concessione  per  l'approvvigionamento  di  acqua  pubblica  da corpo
idrico  superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti,  sulla  base  dei  criteri  e  principi  di  cui al comma 8
dell'Art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa).