Art. 11. Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche 1. La Regione subentra nella sola titolarita' di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'Art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purche' inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale. 2. Agli attuali utilizzatori e' assicurata la possibilita' di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualita' di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformita' al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che cio' risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche. 3. L'Agenzia regionale per le risorse idriche, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorita' di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilita' della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 4. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, direttive per la disciplina del procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti, sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell'Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).