Art. 12.
Agenzia   regionale   del   distretto   idrografico   della  Sardegna
              Istituzione, finalita' e natura giuridica
    1.  Al  fine  di  garantire  l'unitarieta'  della  gestione delle
attivita'  di  pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini
idrografici  della  Regione  e'  istituita,  quale direzione generale
della  Presidenza  della  Giunta,  l'Agenzia  regionale del distretto
idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia.
    2.  L'Agenzia  ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di
struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorita' di bacino e
di  struttura  tecnica  per l'applicazione delle norme previste dalla
direttiva  n.  2000/60/CE;  a  tal fine svolge compiti istruttori, di
supporto   tecnico,   operativo   e   progettuale  alle  funzioni  di
regolazione   e  controllo  proprie  della  Regione  e  realizza  una
attivita' di ricerca e sviluppo.
    3. L'attivita' dell'Agenzia e' finalizzata a:
      a) proteggere  e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici
e   degli  ecosistemi  terrestri  e  delle  zone  umide  direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
      b) agevolare  un  utilizzo  idrico  sostenibile  fondato  sulla
protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;
      c) mirare   alla   protezione  rafforzata  e  al  miglioramento
dell'ambiente acquatico;
      d) assicurare  la  graduale  riduzione  dell'inquinamento delle
acque sotterranee;
      e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle
siccita';
      f) contribuire  a  garantire una fornitura sufficiente di acque
superficiali  e  sotterranee di buona qualita' per un utilizzo idrico
sostenibile, equilibrato ed equo.