Art. 12. Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Istituzione, finalita' e natura giuridica 1. Al fine di garantire l'unitarieta' della gestione delle attivita' di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della Regione e' istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia. 2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa, di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorita' di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva n. 2000/60/CE; a tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attivita' di ricerca e sviluppo. 3. L'attivita' dell'Agenzia e' finalizzata a: a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico; b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili; c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico; d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee; e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccita'; f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualita' per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.