Art. 13. F u n z i o n i 1. L'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorita' di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza: a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico; b) un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalita' e i contenuti previsti dall'Art. 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell'impatto delle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico; c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalita' e i contenuti previsti dall'Art. 6 della direttiva n. 2000/60/CE; d) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti; e) gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione, da parte del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale, dei programmi di interventi e del piano finanziario, relativi al servizio di approvvigionamento idrico; f) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale, esercitando inoltre le attivita' di verifica e controllo riguardanti il raggiungimento dei requisiti e degli standard in essa fissati; g) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali; h) le attivita' operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di servizio idrico integrato a termini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni; i) i programmi di monitoraggio dello stato di qualita' delle acque, con le modalita' e i contenuti previsti dall'Art. 8 della direttiva n. 2000/60/CE, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordandone l'attuazione con l'ARPAS; l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza, ai sensi dell'Art. 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita e le norme sul risparmio idrico con particolare riferimento al settore agricolo; m) le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2 dell'Art. 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006; n) i pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 91 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. L'Agenzia inoltre, assicura: a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri; b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche; c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee; d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi; e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio; f) il raccordo e l'integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale gestito dall'ARPAS.