Art. 14.
                         Direttore generale
    1.  Il  direttore generale dell'Agenzia e' scelto tra i dirigenti
dell'amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di
cui  al  comma 2  dell'Art.  28  e  all'Art. 29 della legge regionale
13 novembre  1998,  n.  31  (Disciplina  del  personale  regionale  e
dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione),  in  possesso di
comprovata  professionalita'  ed esperienza acquisita nella direzione
di  sistemi  organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei
cinque  anni  precedenti,  il  cui  rapporto  di lavoro non sia stato
risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
    2.  Il  direttore  generale redige, in particolare, una relazione
annuale   sulle   attivita'  svolte,  i  risultati  conseguiti  e  le
criticita'  emerse  nell'anno  precedente e un rapporto annuale sullo
stato  dei  servizi  idrici,  sulle  caratteristiche  quantitative  e
qualitative   dei  corpi  idrici  e  sull'assetto  idrogeologico  del
territorio   in   Sardegna   per   la   presentazione   al   Comitato
istituzionale;  tale relazione deve essere redatta in collaborazione,
per le materie di competenza, con l'ARPAS.
    3.  Il  direttore  generale  svolge  le  funzioni  di  segretario
generale dell'Autorita' di bacino regionale e partecipa alle adunanze
del Comitato istituzionale senza diritto di voto.