Art. 14. Direttore generale 1. Il direttore generale dell'Agenzia e' scelto tra i dirigenti dell'amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell'Art. 28 e all'Art. 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei cinque anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto. 2. Il direttore generale redige, in particolare, una relazione annuale sulle attivita' svolte, i risultati conseguiti e le criticita' emerse nell'anno precedente e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull'assetto idrogeologico del territorio in Sardegna per la presentazione al Comitato istituzionale; tale relazione deve essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l'ARPAS. 3. Il direttore generale svolge le funzioni di segretario generale dell'Autorita' di bacino regionale e partecipa alle adunanze del Comitato istituzionale senza diritto di voto.