Art. 15.
                        Assegnazione di beni
    1. Per l'esercizio delle sue funzioni sono assegnati all'Agenzia,
con  decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili,
le  attrezzature,  le strutture della Regione, degli enti regionali e
di altri enti, organismi pubblici e societa' di capitali se tali beni
sono di proprieta' della Regione.