Art. 15. Assegnazione di beni 1. Per l'esercizio delle sue funzioni sono assegnati all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture della Regione, degli enti regionali e di altri enti, organismi pubblici e societa' di capitali se tali beni sono di proprieta' della Regione.