Art. 16.
     Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna
    1.  Il  Piano  di  gestione del distretto idrografico, di seguito
piano  di  gestione,  da  sviluppare  con  le modalita' e i contenuti
previsti  dall'Art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE, e' lo strumento
regionale  per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque;
esso,  in  coerenza  con  la  pianificazione  generale della Regione,
assunta anche in qualita' di Autorita' di bacino:
      a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare
la   tutela   qualitativa  e  quantitativa  dei  corpi  idrici  e  il
perseguimento  delle  finalita' di cui all'Art. 1, secondo il modello
della  programmazione  integrata  e  nel  rispetto  del  principio di
sussidiarieta';
      b) contiene  il  programma  di  tutela e uso delle acque con il
quale   sono  individuate  le  azioni  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo;
      c) contiene   l'integrazione   della   valutazione   ambientale
condotta  secondo  i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4,
5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE.
    2.  Il  Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino
con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di
cui all'Art. 9.