Art. 16. Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna 1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito piano di gestione, da sviluppare con le modalita' e i contenuti previsti dall'Art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE, e' lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque; esso, in coerenza con la pianificazione generale della Regione, assunta anche in qualita' di Autorita' di bacino: a) individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarieta'; b) contiene il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo; c) contiene l'integrazione della valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva n. 2001/42/CE. 2. Il Piano di gestione costituisce un piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all'Art. 9.