Art. 17. Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici 1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso, sulla base di quanto previsto dall'Art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto: a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile; b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttivita', della qualita' e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale; c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico del sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee; d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza; e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi. 2. L'Agenzia elabora il piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'adozione del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla giunta regionale per la sua approvazione; il piano ripartisce i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 3. 3. I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale. 4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal piano di recupero dei costi.