Art. 19. C o m p i t i 1. L'attivita' dell'ERIS ha per oggetto: a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto; b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale; c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale; essi sono approvati dalla giunta regionale; d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi; e) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attivita' conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con la sua attivita' e con riferimento alle attivita' di realizzazione delle opere pubbliche. 2. Le norme statutarie dell'ERIS sono approvate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici previo parere della competente commissione consiliare. 3. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari l'ERIS conserva lo statuto, il regolamento organico, i regolamenti interni e gli atti di contrattazione decentrata vigenti per l'EAF. Sono confermate, fino all'approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ERIS, le strutture organizzative, le sottoarticolazioni e gli incarichi vigenti all'EAF alla data di entrata in vigore della presente legge.