Art. 19.
                            C o m p i t i
    1. L'attivita' dell'ERIS ha per oggetto:
      a) la  gestione  unitaria  del  sistema  idrico multisettoriale
regionale sia in modo diretto che indiretto;
      b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi
impianti  ed  opere  e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la
valorizzazione  delle  infrastrutture,  degli impianti e delle opere,
del sistema idrico multisettoriale regionale;
      c) la   predisposizione  dei  programmi  di  interventi  ed  il
relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento
idrico  multisettoriale  regionale;  essi sono approvati dalla giunta
regionale;
      d) la  riscossione  dei corrispettivi per il recupero dei costi
del   servizio   idrico,   per   il   sistema  di  approvvigionamento
multisettoriale   dell'acqua   all'ingrosso,   dalle  utenze  idriche
settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
      e) l'espletamento  di  ulteriori compiti, funzioni ed attivita'
conferiti  dalla  Regione,  dagli  enti  locali  e  da altri soggetti
pubblici  e  privati  coerenti con la sua attivita' e con riferimento
alle attivita' di realizzazione delle opere pubbliche.
    2. Le norme statutarie dell'ERIS sono approvate, entro centoventi
giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente  della Regione, previa conforme deliberazione della giunta
regionale,   da   adottarsi   su  proposta  dell'assessore  regionale
competente   in  materia  di  lavori  pubblici  previo  parere  della
competente commissione consiliare.
    3.  Fino  all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari
l'ERIS  conserva  lo  statuto, il regolamento organico, i regolamenti
interni  e  gli  atti di contrattazione decentrata vigenti per l'EAF.
Sono   confermate,  fino  all'approvazione  delle  deliberazioni  del
consiglio  di  amministrazione dell'ERIS, le strutture organizzative,
le  sottoarticolazioni  e  gli incarichi vigenti all'EAF alla data di
entrata in vigore della presente legge.