Art. 20.
                        Modifiche legislative
    1.  Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995,
n.  14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti
ed  aziende  regionali), il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7)
Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);».
    2.  Al  comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 agosto 1995,
n.  20  (Semplificazione  e  razionalizzazione dell'ordinamento degli
enti  strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto
pubblico operanti nell'ambito regionale), la lettera n) e' sostituita
dalla  seguente:  «n)  Ente  delle  risorse  idriche  della  Sardegna
(ERIS);».
    3.  L'Art.  24 della legge regionale n. 20 del 1995 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  24  (Ente  delle  risorse idriche della Sardegna). - 1. Il
consiglio  di  amministrazione  dell'Ente delle risorse idriche della
Sardegna  (ERIS)  e'  composto  da  tre  esperti  di  elevato livello
scientifico  in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza
acquisita   in  materia  di  sistemi  ed  infrastrutture  idrauliche,
gestione  di  servizi  pubblici e di sistemi organizzativi complessi;
essi  sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  della Regione su
conforme  deliberazione della giunta regionale, secondo le forme e le
procedure di cui all'Art. 3.».
    4.  Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995,
l'alinea:  «Ente  autonomo  del  Flumendosa  (EAF)» e' sostituito dal
seguente: «Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)».
    5.  La  lettera l) del comma 1 dell'Art. 69 della legge regionale
n.  31  del 1998 e' sostituita dalla seguente: «l) Ente delle risorse
idriche della Sardegna (ERIS);».