Art. 20. Modifiche legislative 1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);». 2. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);». 3. L'Art. 24 della legge regionale n. 20 del 1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Ente delle risorse idriche della Sardegna). - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) e' composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'Art. 3.». 4. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, l'alinea: «Ente autonomo del Flumendosa (EAF)» e' sostituito dal seguente: «Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)». 5. La lettera l) del comma 1 dell'Art. 69 della legge regionale n. 31 del 1998 e' sostituita dalla seguente: «l) Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS);».