Art. 22.
                          F i n a l i t a'
    1.   Le  presenti  norme  perseguono  la  trasparenza  dei  costi
sostenuti  dai  soggetti  gestori  dei  sistemi di approvvigionamento
idrico  per  le  diverse  categorie di utenza mediante un appropriato
sistema   di   individuazione  e  di  separazione,  amministrativa  e
contabile,  degli oneri afferenti alle attivita' svolte per garantire
il  servizio  idrico.  Gli  oneri  del  servizio idrico devono essere
totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attivita' ed altri
servizi  svolti  dai soggetti gestori, comprese le attivita' connesse
alla difesa idraulica del territorio.
    2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo
di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel
settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica
dei  costi  delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la
loro corretta disaggregazione ed imputazione per attivita' svolta per
area geografica e per categoria di utenza.
    3.  Le  presenti  norme dettano altresi' le regole della corretta
imputazione  dei  costi  che i soggetti che operano nel settore della
gestione  dei  sistemi  idrici  devono  applicare  anche alfine della
promozione  dell'efficienza  nell'erogazione  dei servizi di pubblica
utilita'  e per garantire adeguati livelli di qualita' dei servizi in
condizioni di economicita' ed efficacia.