Art. 22. F i n a l i t a' 1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attivita' svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attivita' ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attivita' connesse alla difesa idraulica del territorio. 2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, in particolare, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attivita' svolta per area geografica e per categoria di utenza. 3. Le presenti norme dettano altresi' le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici devono applicare anche alfine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' e per garantire adeguati livelli di qualita' dei servizi in condizioni di economicita' ed efficacia.