Art. 23. Ambito soggettivo di applicazione 1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralita' di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attivita'; esse non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorita' d'ambito.