Art. 23.
                  Ambito soggettivo di applicazione
    1.   Le   presenti   norme   si   applicano   ad  ogni  soggetto,
indipendentemente  dalla  sua forma giuridica, che operi in favore di
una  pluralita' di categorie di utenza di risorse idriche, ovvero che
operi  nel  campo  della gestione delle risorse idriche ed in altre e
diverse  attivita'; esse non si applicano a soggetti affidatari della
gestione  del  servizio  idrico  integrato  da  parte  dell'Autorita'
d'ambito.