Art. 25.
                     Servizi comuni e condivisi
    1.  Le  componenti  non attribuibili dal soggetto in modo diretto
alle attivita' di cui all'Art. 24, sono imputate ai servizi comuni.
    2. Costituiscono servizi comuni:
      a) la   pianificazione   e   il   controllo   di  gestione,  la
contabilita'  generale  e di gestione, la revisione contabile interna
ed esterna;
      b) la gestione finanziaria;
      c) il  funzionamento  degli  organi legali e societari, inclusi
presidenza,  direzione  generale,  segreteria  generale e protocollo,
servizi  legale  e  fiscale,  studi  economici, marketing e relazioni
esterne;
      d) i servizi del personale e delle risorse umane;
      e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
      f) la ricerca e sviluppo;
      g) i servizi di ingegneria e di costruzione;
      h) i servizi immobiliari;
      i) i servizi informatici;
      l) i servizi di telecomunicazione;
      m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco.
    3.  Quando  i  costi di una funzione svolta da un servizio comune
sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attivita', il
soggetto  gestore assegna detti costi direttamente alle attivita' cui
si riferiscono.
    4.  Quando  i  costi di una funzione svolta da un servizio comune
non  sono  attribuibili  in  modo diretto alle attivita', il soggetto
gestore assegna detti costi alle attivita' cui si riferiscono in modo
proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attivita'.