Art. 25. Servizi comuni e condivisi 1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attivita' di cui all'Art. 24, sono imputate ai servizi comuni. 2. Costituiscono servizi comuni: a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilita' generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna; b) la gestione finanziaria; c) il funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne; d) i servizi del personale e delle risorse umane; e) gli approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica; f) la ricerca e sviluppo; g) i servizi di ingegneria e di costruzione; h) i servizi immobiliari; i) i servizi informatici; l) i servizi di telecomunicazione; m) eventuali altri servizi non compresi nel presente elenco. 3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attivita', il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attivita' cui si riferiscono. 4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attivita', il soggetto gestore assegna detti costi alle attivita' cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attivita'.