Art. 28. Personale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 1. L'Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). L'Agenzia puo', inoltre, avvalersi di personale dell'Amministrazione e degli enti regionali. 2. In sede di prima applicazione il direttore generale dell'Agenzia e' nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il direttore generale provvede: a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attivita' inerenti le competenze dell'Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature; b) alla presentazione alla giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento. 4. Entro i successivi due mesi la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilita'. 5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilita', sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'Agenzia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento nell'ente di provenienza.