Art. 28.
Personale  dell'Agenzia  regionale  del  distretto  idrografico della
                              Sardegna
    1.  L'Agenzia  si avvale per le proprie funzioni prioritariamente
del  personale  di  cui  al comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale
12 luglio  2005,  n.  10  (Norme  sul trasferimento del personale dei
soggetti  gestori  dei  servizi  idrici  regionali al servizio idrico
integrato).
    L'Agenzia     puo',     inoltre,     avvalersi    di    personale
dell'Amministrazione e degli enti regionali.
    2.   In   sede   di  prima  applicazione  il  direttore  generale
dell'Agenzia  e'  nominato  entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
    3.  Entro  due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2, il
direttore generale provvede:
      a) alla   ricognizione   del   personale   necessario   per  lo
svolgimento   a   regime   delle  attivita'  inerenti  le  competenze
dell'Agenzia e dei relativi beni ed attrezzature;
      b) alla  presentazione  alla  giunta  regionale,  che l'approva
entro   quindici   giorni,  di  una  relazione  sui  risultati  della
ricognizione contenente la definizione della dotazione organica e dei
beni e delle attrezzature necessarie per il funzionamento.
    4.  Entro  i successivi due mesi la giunta regionale, su proposta
dell'assessore  competente  in  materia  di  personale,  procede alla
valutazione   delle   domande   di   assegnazione  pervenute  e  alla
contestuale attivazione delle procedure di mobilita'.
    5.  I  posti  in  organico,  non  coperti  dopo l'attivazione dei
provvedimenti   di   mobilita',   sono  assegnati  mediante  concorsi
pubblici.  Al  personale  dell'Agenzia  e' conservata la retribuzione
individuale di anzianita' in godimento nell'ente di provenienza.