Art. 29. Personale dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna 1. Il personale di ruolo dell'Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' assegnato all'Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l'inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l'anzianita' di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell'ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'Art. 28. 2. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione dell'ERIS e' nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro due mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il consiglio di amministrazione provvede: a) alla ricognizione del personale necessario per lo svolgimento a regime delle attivita' inerenti le competenze dell'Ente; b) alla presentazione alla giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica necessaria per il funzionamento. 4. Entro i successivi due mesi la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, procede alla valutazione delle domande di assegnazione pervenute e alla contestuale attivazione delle procedure di mobilita'. 5. I posti in organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilita', sono assegnati mediante concorsi pubblici. Al personale dell'ERIS e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento nell'ente di provenienza. 6. Ai soggetti che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per le finalita' di cui al comma 5, impiegati presso l'EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre 2006, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi effettivamente svolte, e' attribuito, qualora conseguano l'idoneita' nelle prove d'esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 25 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato. 7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni concorsuali anche per le qualifiche «A» e «B» del vigente ordinamento professionale del personale regionale. Ai candidati idonei che abbiano, a qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro anni presso l'EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validita' triennale.