Art. 29.
      Personale dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna
    1.  Il personale di ruolo dell'Ente autonomo del Flumendosa, alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' assegnato all'Ente
delle  risorse  idriche  della  Sardegna  ed  incluso  nei suoi ruoli
organici  mantenendo l'inquadramento, lo status giuridico, economico,
previdenziale  in  godimento  e l'anzianita' di servizio maturata che
viene  interamente  riconosciuta  nel ruolo dell'ERIS. Alle eventuali
carenze  di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con
il personale e secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'Art. 28.
    2.  In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione
dell'ERIS  e'  nominato  entro  quarantacinque  giorni  dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
    3.  Entro  due  mesi dalla data della nomina di cui al comma 2 il
consiglio di amministrazione provvede:
      a) alla   ricognizione   del   personale   necessario   per  lo
svolgimento   a   regime   delle  attivita'  inerenti  le  competenze
dell'Ente;
      b) alla  presentazione  alla  giunta  regionale,  che l'approva
entro   quindici   giorni,  di  una  relazione  sui  risultati  della
ricognizione  contenente  la  definizione  della  dotazione  organica
necessaria per il funzionamento.
    4.  Entro  i successivi due mesi la giunta regionale, su proposta
dell'assessore  competente  in  materia  di  personale,  procede alla
valutazione   delle   domande   di   assegnazione  pervenute  e  alla
contestuale attivazione delle procedure di mobilita'.
    5.  I  posti  in  organico,  non  coperti  dopo l'attivazione dei
provvedimenti   di   mobilita',   sono  assegnati  mediante  concorsi
pubblici.  Al  personale  dell'ERIS  e'  conservata  la  retribuzione
individuale di anzianita' in godimento nell'ente di provenienza.
    6.  Ai  soggetti  che  partecipino  a  concorsi  pubblici banditi
dall'Amministrazione  regionale  per  le finalita' di cui al comma 5,
impiegati presso l'EAF, a qualunque titolo, alla data del 1° novembre
2006,  per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi
effettivamente  svolte, e' attribuito, qualora conseguano l'idoneita'
nelle  prove  d'esame, un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione
dei  titoli  non  superiore al 25 per cento del punteggio complessivo
finale  conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del
servizio prestato.
    7. In sede di prima applicazione sono disposte analoghe selezioni
concorsuali anche per le qualifiche «A» e «B» del vigente ordinamento
professionale  del  personale  regionale.  Ai  candidati  idonei  che
abbiano,  a  qualunque titolo, prestato servizio negli ultimi quattro
anni presso l'EAF sono riconosciuti i medesimi punteggi aggiuntivi di
cui al comma 6; le relative graduatorie hanno validita' triennale.