Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge:
      a) per  bacino  idrografico  si intende il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali;
      b) per  distretto  idrografico  si intende l'area di terra e di
mare  costituita  da  uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle
rispettive  acque  sotterranee  e  costiere  che  viene  assunto come
principale unita' di gestione dei bacini idrografici;
      c) per  sistema  idrico  multisettoriale  regionale  si intende
l'insieme  delle  opere  di  approvvigionamento idrico e di adduzione
che,  singolarmente  o  perche'  parti di un sistema complesso, siano
suscettibili  di alimentare, direttamente o indirettamente, piu' aree
territoriali  o  piu' categorie differenti di utenti, contribuendo ad
una perequazione delle quantita' e dei costi di approvvigionamento;
      d) per   sistema  regionale  di  opere  idrauliche  si  intende
l'insieme  di  opere  che  concernono  le sistemazioni dell'alveo, il
contenimento  delle  acque  di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua
naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua;
      e) per   le   restanti   infrastrutture   si  intendono  quelle
ricomprese  nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle
diverse categorie di utenza;
      f) per  categorie  di  utenza si intendono le macrocategorie in
cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono:
        1)  usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi
d'igiene, collettivi e privati;
        2)  usi  agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa
idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli;
        3)   usi  industriali:  quelli  relativi  all'utilizzo  della
risorsa idrica per scopi industriali;
        4)  usi  ambientali:  quelli  che  assicurano  una  quota dei
deflussi   minimi  vitali  necessaria  a  garantire  la  salvaguardia
naturale dei corsi d'acqua.