Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge: a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali; b) per distretto idrografico si intende l'area di terra e di mare costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che viene assunto come principale unita' di gestione dei bacini idrografici; c) per sistema idrico multisettoriale regionale si intende l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perche' parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, piu' aree territoriali o piu' categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantita' e dei costi di approvvigionamento; d) per sistema regionale di opere idrauliche si intende l'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua; e) per le restanti infrastrutture si intendono quelle ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza; f) per categorie di utenza si intendono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono: 1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati; 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli; 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali; 4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.