Art. 30. Trasferimento di gestione 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell'attivita' di gestione a decorrere dall'effettiva operativita' del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale. 2. L'ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente autonomo del Flumendosa. 3. In sede di prima applicazione l'Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore e del personale adibito alla gestione delle opere, individuato sulla base delle certificazioni dei rappresentanti legali dei soggetti gestori di cui al comma 1. 4. Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale. 5. I decreti di cui al comma 4, nell'individuare e disciplinare le procedure attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento delle opere dall'attuale gestore al nuovo gestore unico regionale, devono prevedere: a) l'individuazione cartografica delle opere e le caratteristiche tecniche principali; b) l'individuazione della tipologia gestionale in atto, con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato; c) l'illustrazione dei costi di gestione e delle strutture gestionali in atto; d) l'individuazione del personale necessario per la gestione dell'opera da trasferire all'ERIS. 6. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Autorita' di bacino trasmette al Comitato istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3. 7. Il personale trasferito e' inquadrato dall'ERIS con le garanzie dell'Art. 2112 del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso a tale personale e' garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento. 8. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento. 9. Il personale trasferito ha facolta' di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.