Art. 30.
                      Trasferimento di gestione
    1.  I  soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge  gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale
regionale    cessano   nell'attivita'   di   gestione   a   decorrere
dall'effettiva  operativita'  del  nuovo soggetto gestore delle opere
rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
    2.  L'ERIS  prosegue  nella gestione di tutte le opere e di tutti
gli  impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente autonomo
del Flumendosa.
    3.  In  sede  di  prima  applicazione l'Assessorato regionale dei
lavori  pubblici  procede,  entro  un  mese  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  alla  ricognizione e identificazione
delle   opere   del   sistema  idrico  multisettoriale  regionale  di
competenza  della  Regione  da  affidare  al  soggetto  gestore e del
personale  adibito  alla gestione delle opere, individuato sulla base
delle  certificazioni  dei rappresentanti legali dei soggetti gestori
di cui al comma 1.
    4.  Le opere identificate ai sensi del comma 3 sono dichiarate di
competenza  regionale  con  appositi  decreti  del  Presidente  della
Regione, previa deliberazione della giunta regionale.
    5.  I  decreti di cui al comma 4, nell'individuare e disciplinare
le  procedure  attraverso cui realizzare in concreto il trasferimento
delle  opere  dall'attuale  gestore al nuovo gestore unico regionale,
devono prevedere:
      a) l'individuazione    cartografica    delle    opere    e   le
caratteristiche tecniche principali;
      b) l'individuazione  della  tipologia  gestionale  in atto, con
riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio
esercitato;
      c) l'illustrazione  dei  costi  di  gestione  e delle strutture
gestionali in atto;
      d) l'individuazione  del  personale  necessario per la gestione
dell'opera da trasferire all'ERIS.
    6.  Il  Presidente  della  Regione,  entro  trenta  giorni  dalla
costituzione   dell'Autorita'   di   bacino   trasmette  al  Comitato
istituzionale i risultati della ricognizione di cui al comma 3.
    7.  Il  personale  trasferito  e'  inquadrato  dall'ERIS  con  le
garanzie   dell'Art.   2112  del  codice  civile,  facendo  esclusivo
riferimento   alla   posizione   giuridica   ricoperta  nell'ente  di
provenienza;   in   ogni  caso  a  tale  personale  e'  garantito  un
trattamento  economico  non  inferiore  a  quello  corrisposto presso
l'ente di provenienza all'atto del trasferimento.
    8.  L'ente  di  provenienza provvede alla liquidazione di tutti i
crediti  esigibili  che  il prestatore di lavoro ha maturato all'atto
del trasferimento.
    9. Il personale trasferito ha facolta' di esercitare l'opzione di
cui  alla  lettera b)  del  comma 1  dell'Art. 5 della legge 8 agosto
1991,  n.  274  (Acceleramento  delle procedure di liquidazione delle
pensioni  e  delle  ricongiunzioni,  modifiche  ed integrazioni degli
ordinamenti  delle  casse  pensioni  degli  istituti  di  previdenza,
riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli
istituti  stessi) e successive modificazioni, per il mantenimento del
trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.