Art. 31. Procedure transitorie 1. Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'Art. 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), gia' approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.