Art. 31.
                        Procedure transitorie
    1.  Le  integrazioni  e  modifiche  puntuali ai piani stralcio di
bacino di cui al comma 4 dell'Art. 21 della legge regionale 11 maggio
2006,   n.   4   (Disposizioni   varie   in   materia   di   entrate,
riqualificazione  della spesa, politiche sociali e di sviluppo), gia'
approvati  e  in  corso  di attuazione alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  adottate  dal  Comitato  istituzionale
dell'autorita'  di bacino e successivamente approvate con decreto del
Presidente   della   Regione,   previa   deliberazione  della  giunta
regionale.