Art. 32. Relazione di verifica 1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali concernenti il governo della risorsa idrica e i soggetti gestori e sulla loro efficacia proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie alla legislazione vigente.