Art. 32.
                        Relazione di verifica
    1.  Al  fine  della  migliore  ed  unitaria gestione pubblica del
sistema  idrico  integrato, multisettoriale ed idropotabile la giunta
regionale,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  presenta al Consiglio regionale una relazione sullo
stato  di attuazione delle normative regionali concernenti il governo
della  risorsa  idrica  e  i  soggetti gestori e sulla loro efficacia
proponendo, inoltre, le eventuali integrazioni e modifiche necessarie
alla legislazione vigente.