Art. 4.
                      Competenze della Regione
    1.  Competono  alla  Regione,  oltre  ai  compiti e alle funzioni
assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali):
      a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e
delle opere che lo costituiscono;
      b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione
degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture
idriche  tra  i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le
diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;
      c) il   coordinamento  delle  attivita'  attuate  ai  fini  del
perseguimento  degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale
in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo,
nel  rispetto  dei  principi  generali stabiliti per l'erogazione dei
servizi;
      d) il  potere  di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei
soggetti   responsabili   della  redazione  e  dell'attuazione  della
pianificazione  regionale in materia di risorse idriche, tutela delle
acque e difesa del suolo.