Art. 4. Competenze della Regione 1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali): a) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono; b) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi; c) il coordinamento delle attivita' attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi; d) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo.